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di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 4535 del 26 Febbraio 2014. Cosa accade se l'ex coniuge, onerato del pagamento a controparte di somma periodica a titolo di assegno divorzile, omette tale versamento? L'art. 8 della legge sul divorzio (legge 898/1970) prevede che, in questo caso, il pagamento sia effettuato direttamente dal datore di lavoro - o da altro soggetto assimilato - del debitore, a condizione che quest'ultimo (messo in mora nelle forme di legge) rimanga inadempiente per almeno trenta giorni.
Occorre altresì che la parte interessata notifichi al terzo, datore di lavoro, il provvedimento giudiziale statuente l'obbligo di versamento periodico, unitamente all'invito a versare direttamente il dovuto al creditore.
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