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Diritto di famiglia

Non commette reato di ingiuria la moglie che dà del porco al marito fedifrago

Non commette reato di ingiuria la moglie che dà del porco al marito fedifrago
Il caso riguarda una coppia che viveva sotto lo stesso tetto ma in sostanza erano separati in casa.
Avevano diviso l'abitazione con un tramezzo che configurava due unità abitative distinte e contigue tra loro.

La donna rispondeva del reato di ingiuria per aver urlato, dalla finestra, contro il marito l'epiteto di "porco" perché portava a casa diverse donne.

Il Giudice di Pace di Troina assolveva la donna applicando l'esimente della  provocazione in quanto la donna aveva agito in uno stato d'ira giustificato dal comportamento del marito.

L'uomo, infatti, era venuto meno all'accordo di non ospitare estranei con cui si intrattenevano relazioni nelle rispettive abitazioni, comportamento quindi da definire quale fatto ingiusto perché contrario alle regole della lealtà familiare. 

La procura del tribunale di Nicosia proponeva impugnazione contro l'assoluzione della donna pronunciata dal giudice di pace di Troina. Secondo il Pm, alla ex moglie non poteva essere concessa alcuna giustificazione in quanto essendo i coniugi legalmente separati dal 2006 , e vivendo "in due unità abitative contigue ma  materialmente divise", bisognava considerare il "conseguente naturale affievolimento dell'obbligo della fedeltà".

Il Tribunale ,chiamato a pronunciarsi sull'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace, considerato il rancore che animava i rapporti tra gli ex coniugi e la materiale divisione della casa in due locali, riteneva scriminato il comportamento ingiurioso dell'imputata applicando l'esimente della provocazione per aver agito in preda all' ira a causa di un comportamento ingiusto del marito.

Veniva proposto ricorso per Cassazione ma la Suprema Corte rigettava il ricorso e ,aderendo alla decisione del Tribunale ,applicava al comportamento ingiurioso dell'imputata l'esimente della provocazione per aver agito in uno stato d'ira. 

Si legge in sentenza che per l'applicabilità dell'esimente prevista dal comma 2 dell'art. 599 Cp, infatti, è sufficiente che la reazione sia determinata dal fatto ingiusto altrui e l'ingiustizia non deve essere valutata con criteri restrittivi ma con criteri più ampi, anche quando cioè esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza. 

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