Sei soddisfatto del servizio?

Avv.Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Un bel guaio per noi donne che, ammettiamolo, amiamo tutte lo shopping, lo consideriamo terapeutico, un modo per alleviare piccoli malumori o insoddisfazioni.
Quello che bisogna evitare però è che tutto questo si trasformi in una 'patologia' che è appunto lo "shopping compulsivo" perchè secondo una recente sentenza della Cassazione la n.25842 del 18 novembre 2013, la separazione può essere addebitata alla moglie che risulta affetta da "shopping compulsivo".
Secondo la Corte pur trattandosi di un disturbo della personalità cio' non esclude la colpa della donna.
Ne consegue che, l'intollerabilità della prosecuzione delle convivenza fra i coniugi diviene il presupposto essenziale e sufficiente per la pronuncia della separazione legale.
In appello però alla donna era stata attribuita la colpa del crac familiare per via sei suoi acquisti fuori controllo e, per questo, le veniva revocato l'assegno di mantenimento.
La donna, ricorrendo in Cassazione, sosteneva di non essere "imputabile" e, dunque, colpevole del fallimento della sua unione coniugale dal momento che la consulenza tecnica aveva evidenziato che era affetta da un disturbo della personalità che la spingeva a spendere senza controllo.
La Suprema Corte, invece, riteneva che i comportamenti della donna "configuravano violazione dei doveri matrimoniali, ai sensi dell'art. 143 c.c.". perché anche se era emersa dalle considerazioni della C.T.U., che aveva utilizzato il test di "Rorscharch, la sindrome da shopping compulsivo,(caratterizzata da un impulso irrefrenabile ed immediato ad acquistare beni mobili, vestiti, borse, gioielli, spendendo somme di volta in volta più ingenti) era, altresì ,emerso che
la donna appariva "lucida ed orientata nei parametri spazio temporali nei confronti delle persone e delle cose, disponibile al colloquio, curata nell'aspetto", oltre a essere "perfettamente conscia della sua patologia".
Tutte queste risultanze avevano escluso la non imputabilità, che pure può conseguire ad alcune forme di nevrosi.
Gli Ermellini, in definitiva, concludevano per la "piena imputabilità" della signora sostenendo che "sicuramente i comportamenti riscontrati configuravano la violazione dei doveri matrimoniali".
Per queste ragioni, il ricorso della donna veniva rigettato mentre veniva confermato sia l'addebito della separazione alla moglie sia la revoca dell'assegno di mantenimento.
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
Via Mignogna n.2 / 74100 Taranto
Tel. e fax 099.4539733.
E.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
https://www.facebook.com/barbara.pirelli
https://www.facebook.com/page
(06/12/2013 - Avv. Barbara Pirelli)
•
•
• Salva in PDF
Vai alla fonte della notizia http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14757.asp
Sei soddisfatto del servizio?