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di Marco Massavelli -Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 24515 del 30 ottobre 2013. Il diritto del coniuge di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato a espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 30 ottobre 2013, n. 24515.
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