L'aumento delle esigenze del figlio è indissolubilmente connesso alla sua crescita e ciò legittima, di per sé, il diritto di chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, pure in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, però, che l'incremento del contributo di mantenimento, rispetto a quello in precedenza fissato, trovi capienza nella capacità economica dell'obbligato stesso.
A nulla varrebbe l'eventuale eccezione del genitore obbligato, secondo cui la crescita dei figli, costituendo un evento naturale e prevedibile, già tenuto presente in sede di separazione o divorzio, non poteva considerarsi una circostanza sopravvenuta comportante uno squilibrio nelle condizioni economiche dei coniugi. Infatti, L'ultimo comma dell'art. 155 c.c. (recepito dal nuovo art. 155-ter) attribuisce ai coniugi il diritto di chiedere "in ogni tempo" la revisione delle disposizioni relative alla misura ed alle modalità del contributo: perciò escludendo che le modifiche in favore dei figli debbano sottostare allo stesso regime di quelle concernenti i provvedimenti patrimoniali tra coniugi, in quanto l'interesse morale e materiale della prole (art. 155 c.c.) è il criterio guida che deve essere tenuto presente dal giudice, il quale deve provvedere considerando, secondo il nuovo testo dell'art. 155, anzitutto "le attuali esigenze del figlio". D'altra parte per la concreta determinazione del relativo ammontare è incensurabile in sede di legittimità, perché formulato in maniera non illogica, l'apprezzamento del giudice di merito fondato sulla crescita del figlio e sul progredire della sua età, trattandosi di elementi che notoriamente comportano l'aumento delle esigenze economiche, e non abbisognano quindi di specifica dimostrazione.
Vale quindi la regola del "rebus sic stantibus" che legittima la revisione delle condizioni economiche di separazione, divorzio o affidamento riferite al mantenimento dei figli all'aumentare dell'età degli stessi.
Il principio va comunque ricondotto all'interno del criterio della ragionevolezza e mai estremizzato o strumentalmente utilizzato come tentativo di avvalersi di un ulteriore "grado" di giudizio di fronte a provvedimenti ritenuti dalla parte non favorevoli o non equi.
Pertanto non sarà ammissibile, se non in casi eccezionali, una richiesta di aumento dell'assegno che venga avanzata dopo un lasso di tempo troppo breve dall'ultimo provvedimento che ha statuito sull'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole.