Diritto di famiglia
La pensione di reversibilità dell`ex coniuge

La pensione spetta al coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia
stato riconosciuto dal tribunale il diritto agli alimenti; il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile; i figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo; i nipoti minori se a totale carico degli ascendenti alla data di morte dei medesimi.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico dello stesso.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
Le percentuali sono le seguenti:
- Solo il coniuge 60%
- Coniuge con 1 figlio 80%
- Coniuge con 2 o più figli 100%
- Solo 1 figlio 70%
- 2 figli 80%
- 3 o più figli 100%
- Solo 1 genitore 15%
- 2 genitori 30%
La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
La
pensione di reversibilità dura per tutta la vita e si cumula con quelle che il coniuge superstite percepiva in precedenza o delle quali ha maturato i diritti.
- il coniuge,
- il coniuge separato; (il coniuge separato "con addebito" solo se ha diritto agli alimenti);
- il coniuge divorziato che sia titolare di un
assegno divorzile (a condizione che non si sia risposato - perdendo così anche l'assegno divorzile - e che il lavoratore deceduto sia
stato iscritto all'Inps prima della
sentenza di divorzio);
- l'ex coniuge, anche se dopo il
divorzio e prima della morte il lavoratore o pensionato assicurato si sia risposato. In questi casi, in base alla legge n.74 del 1987, sarà il giudice a stabilire le quote che spettano al primo e al secondo coniuge.
L'ammontare della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare. I trattamenti pensionistici sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti fissati dalla legge n. 335. Superati i limiti la pensione viene ridotta.
Nessuna riduzione è' invece prevista se ci sono figli minori. Sono perciò esenti da qualsiasi trattenuta le
pensioni di reversibilità liquidate a favore del coniuge superstite con uno o più figli minori di età, studenti o inabili. In questo caso l'assegno resta intatto.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa". Il "sostentamento" postula la non autosufficienza economica dell'interessato, e il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.
Sono considerati non autosufficienti economicamente i figli maggiorenni che hanno un reddito che non supera l'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%; i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale; i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento.
Il convivente
more uxorio non è incluso tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità.
La Corte costituzionale (sentenza 461 del 2000 ha dichiarato che "non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 e dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74), impugnati, in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, nella parte in cui non includono il convivente
more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, anche quando la convivenza abbia acquistato gli stessi caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale. Secondo la Suprema Corte la mancata inclusione del convivente
more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca. Ne consegue che la diversità delle situazioni poste a raffronto giustifica una differenziata disciplina delle stesse. Nemmeno può dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana in quanto la riferibilità del suddetto principio alla convivenza di fatto "purché caratterizzata da un grado accertato di stabilità" - più volte affermata da questa Corte - non comporta un necessario riconoscimento al convivente del trattamento pensionistico di reversibilità.
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