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È corretto che le spese straordinarie, esulanti dall'ordinario regime di vita dei figli, siano ripartite per quote tra i genitori, in maniera proporzionale alle rispettive risorse. Ricomprenderle in maniera "forfettaria" nell'ammontare dell'assegno di mantenimento posto a carico di un genitore, rischierebbe di privare la prole, a causa delle possibilità economiche del beneficiario dell'assegno cumulativo, di cure necessarie o altri indispensabili apporti.
La Corte rammenta che devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. Non si ritiene che tali spese possano includersi in maniera forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori.
Una simile scelta, infatti, contrasterebbe con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, e recherebbe grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti a causa delle possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo".
Tale norma, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
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