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Con l'ordinanza n. 4493/2018, la Corte di Cassazione ha esaminato una vicenda giudiziaria riguardante un minore la cui madre, durante la gravidanza, aveva abbandonato la Comunità per donne in difficoltà, mettendo a rischio la salute del nascituro.
L'art. 8, inoltre, precisa che, nel caso in cui sussista una condizione di abbandono e di mancata assistenza morale e materiale da parte dei genitori, interviene la dichiarazione di adottabilità.
Tale irreversibilità, dunque, deve essere correlata alle esigenze di sviluppo del minore e alla concreta possibilità di pregiudizio, ad esso arrecato, dovuto alla incertezza o alla durata del percorso del recupero genitoriale (Cass. nn. 1837/2011 e 9609/2011).
Tale richiamata valutazione sulla tempistica, infine, ipotizza anche una superabilità del "legame ambivalente" esistente tra madre e figlio, questo, infatti, deve valutarsi come circostanza che premia l'importanza dell'interesse del minore ad ottenere, nell'ambiente più idoneo, un sano sviluppo psico-fisico, interesse che trascende e nei casi estremi comporta la rescissione dei legami biologici, nonché il superamento delle relazioni affettive non compatibili con un armonioso sviluppo psico-fisico del minore stesso, come affermato dalle ultime sentenze di Cassazione in merito (Cass. Civ. n. 10721 dell'8/5/2013 e n. 1837 del 26/1/2011).
Le considerazioni innanzi esposte, confermate in via definitiva dalla Cassazione, fanno, quindi, apparire di immediata evidenza come, una mera espressione di volontà dei genitori, cioè una speranza di recupero delle capacità genitoriali, non sia idonea al superamento dell'abbandono ma va valutata, volta per volta, la concreta possibilità di pregiudizio del minore e la irreversibilità dell'abbandono da parte del genitore naturale.
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