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Niente mantenimento al figlio maggiorenne che ha lavorato part-time per 2 anni. Per la Cassazione, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro, anche se con salario modesto, fa cessare l'obbligo
di Lucia Izzo - L'effettivo ingresso del figlio maggiorenne nel mondo del lavoro, anche se questi percepisce una retribuzione modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, è idoneo a far cessare l'obbligo di mantenimento del genitore che non potrà "rivivere" qualora il ragazzo perda il posto di lavoro.
Lo rammenta la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 19696/2019 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso di un padre che si era opposto al mantenimento che, secondo i giudici di merito, avrebbe dovuto versare ai due figli maggiorenni.
Il casoMantenimento figli maggiorenni e capacità lavorativaAddio mantenimento dopo l'ingresso effettivo del figlio nel mondo del lavoroNel caso in esame, invece, il genitore riesce a scamparla in quanto, secondo la Suprema Corte, il giudice del gravame non ha adeguatamente valutato il tenore di vita dei due "over 30" e il raggiungimento della loro autosufficienza economica.
L'obbligo del mantenimento dei genitori, rammenta la Cassazione, consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente.
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa, si legge nel provvedimento, è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria, invece, non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo, non riesca a ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa.
Tuttavia, spiega il Collegio, anche in questa ipotesi andranno valutati una serie di fattori, quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e le circostanze che comunque incidono sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendono non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori.
In particolare, rammenta la Cassazione, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore. E la successiva ed eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. n. 6509/2017).
Nel caso in esame, la Corte territoriale neppure ha adeguatamente valutato una serie di ulteriori e rilevanti circostanze quali l'effettività o meno della convivenza dei figli con la madre, l'età ormai ampiamente superiore ai trent'anni di entrambi i figli, il tenore di vita di cui dispongono. Su tali circostanze si sarebbe, invece, dovuto attivare l'onere probatorio gravante sulla richiedente il contributo al mantenimento. Accolto il ricorso, la parola passa dunque al giudice del rinvio.
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