Ciononostante, tale diritto è ritenuto non spettante al coniuge superstite qualora sia precedentemente intervenuta una separazione legale dal de cuius: la norma in esame, infatti, è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una
casa adibita ad abitazione familiare, evenienza che non ricorre allorché sia cessato lo
stato di convivenza tra i coniugi dopo la separazione.
In verità la rinuncia al legato era intervenuta, ma la corte di merito l'ha ritenuta tardiva, in quanto operata dopo che la legataria aveva compiuto atti di esercizio del diritto, ravvisati nel fatto che l'attrice aveva continuato ad abitare nella ex casa coniugale, compresa nell'usufrutto.
La ricorrente ritiene che il giudice a quo non abbia considerato che l'utilizzo dell'appartamento da parte sua non costituiva esercizio del diritto di
usufrutto a lei lasciato con il testamento, ma rifletteva l'esercizio
del diritto di abitazione spettante ex lege al coniuge ai sensi dell'art. 540 c.c., comma 2, in quanto l'immobile costituiva la casa coniugale e lei aveva continuato a utilizzarlo come propria abitazione in forza di clausola della
separazione consensuale intervenuta con il de cuius.
Gli Ermellini ritengono che, erroneamente, la ricorrente dia per acquisito che i diritti di abitazione e di uso, riconosciuti in favore del coniuge dall'art. 540 c.c., comma 2, spettino anche al coniuge separato senza addebito.
Da un lato, la prevalente dottrina ritiene che lo
stato di separazione non costituisca ostacolo al riconoscimento dei diritti sulla
casa familiare a favore del coniuge (a cui non sia stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato), che dunque manterrebbe gli stessi diritti successori riconosciuti al coniuge non separato.
Di contrario avviso la giurisprudenza di legittimità, che ravvisa nella separazione personale intervenuta tra i coniugi e nella cessazione della convivenza un
ostacolo insormontabile al sorgere dei diritti d'abitazione e d'uso: ciò in quanto
l'impossibilità di individuare una casa adibita a
residenza familiare, si legge nel provvedimento, farebbe venir meno il
presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti in parola.
Se, dunque, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d'uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come
residenza familiare, la Corte ritiene che l'applicabilità della norma in esame sia evidentemente condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una
casa adibita ad abitazione familiare.
Evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo
stato di convivenza tra i coniugi (cfr. Cass. n. 13407/2014).
Stabilizzando e dando seguito a tale principio, la seconda sezione civile ritiene che non giustifichi una diversa considerazione della vicenda la circostanza che la
casa familiare fosse stata attribuita al coniuge in virtù di
previsione della separazione consensuale omologata. Rimane infatti valida la considerazione della mancanza della convivenza fra i coniugi al tempo di apertura della successione.
La corte d'appello, pertanto, incontroversa la mancanza di una convivenza fra coniuge separato e de cuius al tempo dell'aperta successione, non doveva porsi il problema se la permanenza nella casa potesse giustificarsi altrimenti rispetto al legato testamentario.
Ciò posto, si ritiene corretto l'aver stabilito che, in considerazione del possesso e del godimento del bene ereditario, protrattosi per oltre nove anni, la signora avesse consumato la scelta prevista dall'art. 551 c.c., a favore del legittimario, rendendo così inefficace la rinuncia effettuata in precedenza. Il ricorso viene dunque rigettato.