Sei soddisfatto del servizio?

Nulla da fare anche per la signora che, innanzi alla Cassazione (sent. n. 12021/2019), contesta la decisione della Corte d'Appello che le aveva revocato l'assegno divorzile. La ricorrente ritiene che il reddito dalla lei percepito non le avrebbe consentito di mantenere il tenore di vita di cui avrebbe potuto godere con la prosecuzione del rapporto.
Applicando i principi di cui alle Sezioni Unite, il giudice del gravame ha ricostruito le condizioni economiche delle parti tenendo presente la loro evoluzione a far data dalla separazione e ritenendo che un eventuale riconoscimento non avrebbe potuto fondarsi sulla valorizzazione della sproporzione tra i redditi delle parti.
Infatti, negli anni la signora aveva visto rafforzarsi la sua posizione economica, grazie alla stabilizzazione lavorativa e al sostanzioso innalzamento dei redditi, mentre nel frattempo a carico del'uomo, che pur aveva mantenuto il suo lavoro, gravava il mantenimento di un figlio nato da una nuova relazione.
Ancora, nel negarle l'assegno, il giudice aveva valorizzato che la donna non aveva subito un apprezzabile deterioramento delle proprie condizioni economiche. Si tratta di una decisione che per i giudici è tutto sommato in linea coi principi recentemente espressi dalla giurisprudenza.
Oltre al divario presente tra le situazioni reddituali dei coniugi (sfavorevole alla ex) emergente dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi, il giudice del gravame ha vagliato l'apporto della donna, nel corso della durata non breve della convivenza matrimoniale, al raggiungimento della situazione di benessere della coppia.
Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/34533-assegno-di-divorzio-le-ultimissime-dalla-cassazione.asp
Sei soddisfatto del servizio?