Sei soddisfatto del servizio?

Il Tribunale di Pordenone ha riconosciuto alla parte più debole dell'unione civile un assegno periodico nel procedimento di scioglimento dell'unione stessa. Il testo della sentenza
Nella vicenda in esame, in particolare, è apparso quale dato assolutamente pacifico lo squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, come emerso dalle dichiarazioni dei redditi depositate e dalla ricostruzione dei rispettivi patrimoni, come lealmente tratteggiati dalle parti nel corso dell'udienza.
Uno squilibrio che, per quanto in misura marginale, è apparso al giudice riconducibile a scelte di vita assunte nel corso della relazione delle parti, compreso il periodo di convivenza "di fatto" prima della celebrazione dell'unione civile.
Il giudicante, in sostanza, ha ritenuto di dare rilevanza anche al periodo precedente l'unione civile tra le due donne, avvenuta nel 2016, anche perché solo con la promulgazione della legge Cirinnà la coppia ha potuto "legalizzare" il proprio rapporto, non essendo possibile in epoca precedente contrarre in Italia tra loro una qualsiasi forma di matrimonio.
In sostanza, con scelte riconducibili alla vita comune, la signora ha costituito un nuovo proprio centro di interessi a Pordenone, rinunciando a una attività lavorativa leggermente meglio remunerata rispetto a quella attuale.
Inoltre, quanto alla quantificazione dell'assegno, il Tribunale sottolinea che il rapporto tra le due partner è durato un quinquennio e che non sembrano emergere convincenti elementi da giustificare una componente compensativa dell'assegno dovuto alla parte più debole. In conclusione, sussiste senz'altro un effetto perequativo per perdita di chance.
Stante tali presupposti, il giudice ritiene equo e proporzionale fissare in 350,00 euro mensili l'importo provvisorio dell'assegno posto a carico della parte economicamente più forte, la quale si trova ancora nell'abitazione condivisa all'epoca della relazione.
Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/34187-assegno-di-divorzio-anche-in-caso-di-scioglimento-dell-unione-civile.asp
Sei soddisfatto del servizio?