di Lucia Izzo - Scatta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale data all'ex, in assenza di figli, quando è
stato raggiunto un
accordo sul mantenimento in sede di
separazione consensuale. La cancellazione del beneficio è giustificata dalla creazione di un nesso tra uso dell'abitazione fino alla
vendita del bene ed entità dell'assegno.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 7939/2019 (qui sotto allegata).
Il caso
In sede di pronuncia di
divorzio, il marito aveva chiesto la
revoca del godimento dell'immobile assegnato in uso alla sua ex in base all'accordo di
separazione consensuale in precedenza raggiunto e la sua domanda trovava accoglimento, non sussistendo alcuna ragione giustificatrice dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie in assenza di figli.
Decisione confermata dalla Corte d'Appello secondo cui
l'accordo tra i coniugi aveva creato un nesso tra l'utilizzo dell'abitazione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento, trovando dunque causa direttamente nella separazione prima e nel
divorzio poi, essendo diretto ad
assolvere i doveri di solidarietà coniugale.In Cassazione, invece, la signora lamenta che l'accordo tra i coniugi circa l'utilizzazione dell'abitazione sia
stato erroneamente interpretato dai giudici di merito come avente causa direttamente nella separazione e non come
autonomo accordo.In sostanza, sarebbe stata erroneamente negata la natura meramente negoziale, occasionata dalla separazione, ma non causata da quest'ultima, della concessione in godimento dell'abitazione in comproprietà tra le parti.
Niente casa coniugale se l'ex si è accordata sul mantenimento
Il collegio, invece, ritiene che l'accordo coniugale sia
stato correttamente interpretato senza alcuna violazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. del
codice civile. In particolare, la Cassazione dà continuità al consolidato orientamento secondo cui le censure ai criteri interpretativi di clausole contrattuali o accordi negoziali non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella
sentenza impugnata.
In particolare, il giudice a quo ha affermato che la
formulazione concordata dalle parti ha creato un nesso tra l'utilizzo dell'abitazione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento, con ciò attraendo l'assegnazione della casa nel contenuto cd. "necessario" della separazione, rilevando altresì che tale accordo, la cui causa è inerente alla separazione coniugale, è fondato sugli obblighi derivanti dal matrimonio ex art. 156 del
codice civile.
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