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Il Tfr secondo la legge 898/1970 spetta solo in caso di divorzio nella misura del 40% riferibile agli anni in cui matrimonio e lavoro hanno coinciso
Domanda: il TFR spetta solo al coniuge divorziato, oppure, anche in caso di separazione con diritto all'assegno di mantenimento mensile?
Risposta: No, il TFR non spetta al coniuge separato. L'art. 12 bis della legge 898/70 prevede infatti che che:"1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennit di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennit viene a maturare dopo la sentenza.2. Tale percentuale pari al quaranta per cento dell'indennit totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro coinciso con il matrimonio."
E' quindi necessario presentare domanda di divorzio se si vogliono avanzare delle pretese sul TFR dell'altro coniuge.
Il trattamento di fine rapporto viene riconosciuto all'ex coniuge, in caso di divorzio, a titolo di ricompensa per aver consentito all'altro di dedicarsi alla carriera.
Il TFR spetta solo al coniuge divorziato, in presenza dei seguenti presupposti:
Secondo la giurisprudenza, se il coniuge matura il diritto al TFR durante la separazione, anche se l'altro non ha diritto a una quota dello stesso, pu tutelarsi nei seguenti modi:
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