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Diritto di famiglia

Assegno divorzio: i nuovi criteri della Cassazione

Assegno divorzio: i nuovi criteri della Cassazione

Le Sezioni Unite, anche alla luce della sentenza Grilli, dettano i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio

di Valeria Zeppilli Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono nuovamente intervenute in materia di assegno di divorzio, specificando i criteri ai quali fare ricorso per la sua determinazione, anche alla luce della ormai storica sentenza Grilli del 2017 che ha detto addio al parametro del tenore di vita nella determinazione dell'an del contributo (sulla quale leggi: "Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni").

Indice:

I criteri per il riconoscimento dell'assegnoBisogna adeguarsi alle fattispecie concreteAspettative reddituali del richiedenteLa sentenza Grilli va confermataI criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno

I criteri per il riconoscimento dell'assegno

Con la sentenza numero 18287/2018 (qui sotto allegata), infatti, i giudici hanno chiarito quali sono i criteri ai quali fare riferimento per accertare l'inadeguatezza dei mezzi o l'impossibilit di procurarseli per ragioni oggettive, ovverosia la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.

In particolare, per le Sezioni Unite occorre riferirsi a quanto stabilito dalla prima parte dell'articolo 5, comma 6, della legge numero 898/1970. Alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, bisogna quindi prendere in considerazione il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'et dell'avente diritto. Ci tenendo conto che la natura e l'entit di tale contributo sono frutto delle decisioni comuni riguardanti i ruoli endofamiliari che "costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsaibilit sulle quali si fonda ... la scelta di unirsi e e di sciogliersi dal matrimonio".

Bisogna adeguarsi alle fattispecie concrete

I giudici, nell'argomentare il principio sancito con la pronuncia in commento, ne hanno messo in evidenza l'elasticit che lo connota, necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete. Del resto, non pu non considerarsi che alla pluralit di modelli familiari attuali consegue una molteplicit di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Aspettative reddituali del richiedente

L'adeguatezza dei mezzi, quindi, va valutata non solo riferendosi strettamente alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma tenendo conto di quello che si contribuito a realizzare in funzione della vita familiare. Occorre, in buona sostanza, procedere a formulare il giudizio di adeguatezza dei mezzi tenendo conto delle legittime aspettative reddituali che conseguono al contributo personale ed economico che ciascun coniuge ha fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e a quello comune.

Anche assumendo come punto di partenza il profilo assistenziale, "questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale". Infatti, "lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalit di realizzazione della vita familiare".

La sentenza Grilli va confermata

Le Sezioni Unite hanno insomma confermato quanto gi statuito dalla sentenza Grilli, ovverosia che la funzione equilibratrice dell'assegno non finalizzata a ricostruire il tenore di vita endoconiugale, ma aggiungendo un fondamentale tassello in pi, ovverosia chiarendo in positivo che l'assegno teso al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente pi debole alla realizzazione della situazione comparativa successiva allo scioglimento del legame matrimoniale.

I criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno

In definitiva, il riconoscimento del diritto all'assegno, a detta delle Sezioni Unite, va valutato:

- considerando in maniera integrata tutti gli indicatori contenuti nell'incipit dell'articolo 5, comma 6, della legge numero 898/1970;

- incentrando tale valutazione sull'aspetto perequativo-compensativo e fondandola sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la successiva situazione di disparit;

- procedendo a un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale dei predetti indicatori sulla sperequazione determinatasi.

Leggi anche: "Divorzio: ecco la decisione delle Sezioni Unite sull'assegno"

Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/31167-assegno-divorzio-i-quotnuovi-quot-criteri-della-cassazione.asp

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