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Per la Cassazione la multa per violazione dell'art. 709-ter c.p.c. prescinde dal fatto che il figlio abbia subito un pregiudizio dalla condotta del genitore
di Valeria Zeppilli Nell'ambito della disciplina della separazione personale dei coniugi, il codice di procedura civile, all'articolo 709-ter, si occupa di regolamentare la soluzione delle controversie e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni delle modalit di affidamento o dell'esercizio della responsabilit genitoriale. Tra i rimedi previsti vi anche la possibilit di condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, di importo da 75 a 5mila euro.
A tale proposito la prima sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza numero 16980/2018 (qui sotto allegata), ha precisato che la possibilit per il giudice di "multare" il genitore inadempiente non necessariamente subordinata alla circostanza che il figlio minore abbia subito un pregiudizio dal suo inadempimento.
Per i giudici, infatti, non pu non considerarsi che dal tenore letterale dell'articolo 709-ter c.p.c. emerge che il genitore va multato se il suo comportamento arreca pregiudizio al minore od ostacola il corretto svolgimento delle modalit dell'affidamento e che quindi "l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali relative alle modalit di affidamento dei figli un fatto che giustifica di per s l'applicazione di una o pi tra le misure previste, pure in mancanza di un pregiudizio in concreto accertato a carico del minore".
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