Consulenze & Diritti - La tua consulenza legale, anche online!



Diritto penale

Rumori condominiali: quando può dirsi turbata la quiete pubblica (art.659 c.penale)

Rumori condominiali: quando può dirsi turbata la quiete pubblica (art.659 c.penale)
di Luigi Del Giudice - L'articolo 659 del codice penale al primo comma disciplina la fattispecie contravvenzionale di carattere generale che riguarda indistintamente "chiunque" mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone.

In effetti, giova ricordare che, per poter configurare la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., secondo l'ormai costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione(Cass. sez. 1, n. 3348 del 16/01/1995, Draicchio, rv. 200692; sez. 1, n. 5578 del 6/11/1995, Giuntini ed altri, ev. 204796; sez. 1, n. 1406 del 21/12/1996, PC e Costantini, rv. 209694; sez. 1, n.7753 del 20.5.1994, De Nardo, rv. 198766, sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, lori, 251406; sez.) è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone.
Tanto viene dedotto dalla natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui.
Pertanto,  chiarisce la Cassazione con sentenza 2 dicembre 2013 n. 47830, quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale,  per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, madeve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad un numero considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica.

Dott. Luigi Del Giudice


www.polizialocaleweb.com

polizialocaleweb.com
(05/12/2013 - Luigi Del Giudice) Rumori condominiali: quando può dirsi turbata la quiete pubblica (art.659 c.penale)Salva in PDF

Vai alla fonte della notizia http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14750.asp

Cosa pensano di noi

Consulenze & Diritti

Sei soddisfatto del servizio?

1
2
semplice, veloce e soddisfacente! :)
(0)
2
1
Migliorabile.
(0)
» Vai al sondaggio »
Non hai i permessi per votare! Accedi al sito o registrati.

Consulenze & Diritti - di Avv. Emanuele Segic Via Felice Orrigoni 17 - 21100 Varese - Italy tel +39.0332.19.51.010 - Telefax +39.0332 19.52.893 P.Iva 02208690129 - Tutti i diritti riservati

-

Login

Registrati
Hai dimenticato le tue credenziali?