Sei soddisfatto del servizio?

In tema di diniego rinnovo licenza di porto d'armi per uso venatorio, la riabilitazione rimuove l'effetto preclusivo delle condanne penali di cui all'art. 43 T.U.L.P.S.
La specifica fattispecie di reato ex art. 582 c.p. rientra tra quelle ostative al rilascio della licenza medesima, ex art. 43 comma primo R.D. n. 773/31.
Il Ministero dell'Interno non ci sta e presenta il suo appello, insistendo sul fatto che l'intervenuta riabilitazione, unità alla vetustà della condanna in presenza di reati ostativi ex art. 43, sono circostanze irrilevanti per il rilascio della licenza.
Vista dunque la situazione di partenza, il Consiglio rileva che l'art. 43 cit. parla di "condanna alla reclusione" per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza ecc.
L'evidenza è dunque che la norma, che regolamenta l'automatismo preclusivo in presenza di reato ostativo, attribuisce rilevanza non alla condanna in quanto tale, ma alla "condanna alla reclusione".
La conseguenza di tutto questo è che, laddove il giudice penale abbia disposto la condanna alla sola pena pecuniaria, in luogo della reclusione, per uno dei reati ostativi normativamente tabellati, l'autorità non può procedere in automatico al diniego di rinnovo della licenza, ma deve valutare le circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale ex art. 43 secondo comma cit.
Conclusivamente, l'appello proposto dal Ministero dell'Interno viene respinto e viene confermata la correttezza della decisione già presa dai magistrati di primo grado in favore del ricorrente interessato.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/34664-arma-uso-venatorio-e-reato-ostativo.asp
Sei soddisfatto del servizio?