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Cos' e come si realizza lo stalking occupazionale, come riconoscerlo e combatterlo
Oltre al mezzo informatico le molestie perpetrate (nel caso definite Cyberstalking(3)) possono avvenire anche attraverso l'invio di lettere minatorie in cui si paventano denunce e procedimenti disciplinari in danno della vittima, sempre finalizzate a creare ansia, paura, turbamento e ad alterare la serenit familiare e privata del soggetto, fine a costringerlo ad allontanarsi o assentarsi dal posto di lavoro, quanto meno per sfuggire dalla situazione stressante e ritorsiva patita.
I comportamenti persecutori sono definiti come "un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi, continuati ma anche episodici ed occasionali, che inducono nella persona che la subisce un disagio psichico e fisico ed un ragionevole senso di timore."
Subire e non reagire rimanere inermi per paura non fa altro che peggiorare le cose perch tale dinamica comporta il rinforzo di tali comportamenti dello stolker che sempre pi finisce di autoconvincersi di essere nel giusto e della legittimit dei propri atti, sino a perdere completamente l'autocontrollo nel rapporto con la vittima. (5)
Poi, in questa spirale di violenza psicologica, l'autoconvincimento della giustezza di tali atti illeciti, porta il soggetto responsabile del reato a ritenere la liceit delle proprie azioni persecutorie ed ad incrementare sempre pi i sui atti. (6)
La reazione della vittima la sola che riporta il reo alla realt e che determina un fenomeno di autoprotezione che si identifica nel c.d. Staging (7) ossia nell'alterazione volontaria degli eventi criminosi al fine di confondere con una messa in scena anche dal punto di vista fenomenologico gli elementi di prova.
Spesso il procedimento disciplinare(8) risulta l'elemento chiave utilizzato per mascherare le condotte vessatorie facendo apparire inadempienze o comportamenti antigiuridici inesistenti della vittima.
Quindi non sono le singole condotte ma piuttosto la modalit ripetuta nel tempo(9) , a dispetto della volont della vittima, che riassume tutto il significato delle condotte persecutorie.
La durata pu essere variabile da qualche settimana a mesi ed addirittura ad anni.
Il d. L. 23 febbraio 2009 convertito nella l. n. 38 del 23 aprile 2009 che ha introdotto la fattispecie di reato prevista dall'art. 612 bis. del c. p. che prevede "Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurante timore per l'incolumit propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
Proprio in forza di tale norma se il datore di lavoro era a conoscenza di tali condotte persecutorie denunciate dalla vittima ad opera di superiori gerarchici (nel caso Miur e dirigente scolastico) e non si sia attivato ed adoperato per far cessare le stesse, deve essere considerato responsabile in solido(11) con il persecutore o stalker di tutti i danni ingiustamente cagionati alla vittima che potranno essere biologico, morale, esistenziale e patrimoniale.
Inoltre sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro, ossia sullo stress da lavoro correlato, obbligatoriamente inserito nel DVR, si profilera' una violazione del diritto alla salubrit del posto di lavoro con conseguente obbligo al risarcimento dei danni da parte datoriale.
Note
1.Fautore di mobbing
2.Causa di stress, ansia, turbamento psichico=fisico, danno biologico
4.Attacco alla reputazione della vittima
5. Ia coscienza di compiere un reato, tipico dello stalker
6. Fase dell'esasperazione degli atti persecutori
7.Alterazione, mascheramento volontario delle prove e della scena criminis
8. Rientra nel c. d. staging
9.Reiterazione del reato in un medesimo disegno criminoso (c.p. 81)
10.Tutela dell'integrit psico fisica e morale del prestatore d'opera.
11. Responsabilit solidale
12. Trib. di Roma, 25.11.13 n. 23351
13.Cass. Civ. 3.10.13 n. 22585
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