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Le Sezioni Unite della Cassazione sanciscono un possibile cambio di orientamento della Suprema Corte in materia
Dott. Carlo Casini - Con la pronuncia n. 40256/2018 (sotto allegata), le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno avuto modo di giungere ad un nuovo approdo interpretativo, che sancisce il potere di scomputare direttamente la porzione di pena applicata per il reato abrogato, senza necessit di disporre l'annullamento della sentenza di patteggiamento.
La sentenza merita di essere analizzata anche se l'ordinanza di rimessione non verteva sulla questione odiernamente da analizzare, ma essendosi anche pronunciata in tema (tema annoso anche se non oggetto ancora di esplicita rimessione alle Sezioni Unite penali, dati i contrasti interpretativi e i diversi approdi a cui sono giunte in maniera difforme le sezioni semplici.
L'orientamento precedente (Cass. Penale, II Sezione, 5 settembre 2017, n. 40259, Cass. Penale Sezione III, 30 aprile 2015, n.40533, Cass. Penale, Sezione IV penale, 8 novembre 2012, n.57287), odiernamente smentito, tendenzialmente maggioritario, prevedeva che nel caso odiernamente dedotto fosse "tutto da rifare", questo perch , a detta dei sostenitori di questo orientamento, viene meno uno dei termini essenziali dell'accordo.
D'altro canto, si rileva come non potrebbe essere investito di questa facolt il giudice a quo, il quale si limitato a vagliare la pena discussa e concordata tra le parti, senza determinarla, pur magari valutandola congrua.
Neppure il giudice dell'esecuzione potrebbe avere voce in capitolo, non avendo titolo di decidere in proposito, se non quando sia egli a dichiarare l'abolitio criminis ex articolo 673 del C.p.p.
La soluzione oggi avallata dalla Suprema Corte, merita segnalazione al di l della sua valenza nomofilattica, -esclusa dall'investitura delle Sezioni Unite Penali di diversa questione-; poich asseconda, pi che condivisibili esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, unitamente a quelle di certezza ed effettivit della pena.
E' sulla pena-base, che devono computarsi eventuali aumenti di pena per la continuazione, applicate e comparate le eventuali circostanze attenuanti e aggravanti, compresa la recidiva, e operata, la riduzione premiale di un terzo prevista dal rito.
Questo appare il maggiore scoglio argomentativo da superare perch questo orientamento possa divenire come maggioritario a tutti gli effetti.
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