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Inutile per l'imputato sottolineare come le condotte moleste fossero state limitate in un ristretto ambito temporale e finalizzate esclusivamente a ricomporre la rottura della relazione. Anzi, secondo i giudici, nel contesto di condotte persecutorie e insistenti perpetrati dall'uomo anche l'offerta di doni indesiderati (declinati dalla destinataria) ha assunto un'oggettiva portata molesta.
Tanto si desume dalla vicenda di cui si occupata la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, pronunciandosi con la sentenza n. 35790/2018 (qui sotto allegata) sul ricorso di un uomocondannato per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata.
In un simile contesto, secondo i giudici, anche l'offerta di doni indesiderati (e in quanto tali declinati dalla destinataria) aveva assunto un'oggettiva portata molesta, configurandosi quale forma di imposizione e implicita richiesta di ripristino dei rapporti
In Cassazione, tuttavia, l'imputato deduce travisamento della prova e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale assegnato valore non conferente ai fatti, stravolgendo il senso e il confine della vicenda processuale, in riferimento all'evento del reato e all'elemento soggettivo.
In particolare, l'uomo evidenzia come le condotte "solo moleste" si sarebbero reiterate in un ristretto ambito temporale e fossero volte unicamente a ricomporre la rottura della relazione con la ex o comunque a scopo di chiarificazione.
Le sue doglianze, secondo gli Ermellini, finiscono per (ri)proporre una lettura alternativa degli esiti della prova, inammissibile sede di legittimit.
La Cassazione rammenta come il delitto di atti persecutori sia configurabile anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo ambito temporale, pur solo in un giorno, costituisca la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta come in conseguenza della ininterrotta ingerenza dell'ex nella vita della vittima, quest'ultima avesse maturato un perdurante stato d'ansia e di paura, tale da indurla (subito dopo la denuncia) a lasciare la citt ed a rendersi irreperibile persino ai suoi conoscenti.
All'uopo, si legge nel provvedimento, non si richiede uno stato patologico essendo, invece, sufficiente che gli atti ritenuti persecutori (nella specie costituiti da minacce, pedinamenti, atti di violenza comunque manifestati nel corso di incontri imposti) abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenit e dell'equilibrio psicologico della vittima. Il ricorso ritenuto, pertanto, inammissibile.
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