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Al vaglio della Commissione Giustizia lo schema di decreto recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima
Il provvedimento, attuativo della legge delega 103/2017, sar sul tavolo della Commissione Giustizia il prossimo 6 settembre e, se otterr un parere positivo, torner a Palazzo Chigi per la definitiva approvazione.
Lo schema di decreto segue la scia tracciata dai provvedimenti in tema di mediazione penale, tra cui la legge n. 67/2014, che aveva esteso l'istituto della "messa alla prova", previsto nell'ambito del processo minorile, anche ai reati commessi da adulti puniti con la pena edittale fino a 4 anni di reclusione sola o congiunta a pena pecuniaria.
La prospettiva da seguire quella di una giustizia che mette in relazione rei, vittime e comunit, chiamati a partecipare attivamente, qualora vi acconsentano, nella gestione degli effetti distruttivi di un reato e nella cerca condivisa di un possibile accordo di riparazione.
L'obiettivo da perseguire duplice: da un lato si intende valorizzare, anche nei procedimenti penale nei confronti di adulti, il ruolo della vittima attraverso l'istituto della mediazione per responsabilizzare il reo e dare voce alla sofferenza della parte lesa.
Dall'altro lato, l'esito positivo dell'accordo riparativo tra autore e vittima reato permetterebbe di definire anticipatamente l'iter processuale con riduzione delle pendenze a livello di carichi procedimenali e di riduzione dei costi connessi alle relative spese giudiziarie.
Si introdurrebbe nel nostro sistema, per la prima volta, un modello di intervento sui conflitti (originati da un reato o espressi attraverso un reato) che si avvale di metodi comunicativo-dialogici volti a promuovere l'incontro tra autore e vittima, la responsabilizzazione dell'autore di reato, la riparazione, ove possibile, delle conseguenze del fatto delittuoso.
Oltre a fornire una definizione di giustizia riparativa, si consente l'accesso ai programmi per tutti i condannati e gli internati. Inoltre, il programma di giustizia riparativa potr essere utilizzato anche per gestire i conflitti interni agli istituti penitenziari. Anche tutte le vittime, qualora lo richiedano, potranno partecipare a programmi di giustizia riparativa, a prescindere dal fatto che il condannato abbia gi interamente scontato la pena.
Centrale, pertanto, appare l'elemento del "consenso" dei soggetti coinvolti, necessario per accedere ai programmi di giustizia riparativa, il quale dovr essere "libero e informato" e prestato sempre per iscritto.
Pertanto, le parti che vi accedono dovranno essere dettagliatamente informate sul significato del programma, sulle modalit del suo svolgimento, sulle finalit e sugli esiti e dalla loro mancata accettazione non potranno derivare ricadute a livello sanzionatorio o di applicazione di benefici e sconti di pena.
Il consenso prestato porr essere revocato in qualsiasi momento e verr sempre garantita la natura confidenziale del programma grazie anche al divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalle part nel contesto di giustizia riparativa e alla previsione secondo cui i mediatori non potranno deporre su quanto accaduto o dichiarato durante lo svolgimento del programma, nei limiti del fatto per cui si procede o per il quale intervenuta condanna.
Ancora, particolare attenzione viene dedicata alla formazione dei mediatori penali, ovvero coloro che realizzano i programmi di giustizia riparativa. Dovr trattarsi figure professionali, particolarmente qualificati per esercitare il ruolo, in possesso di almeno una laurea universitaria triennale in vari settori e materie diverse (ad esempio quelle giuridiche, pedagogiche, psicologiche o socio-umanistiche) ovvero iscritti a un ordine o un albo professionale con specifica esperienza in relazione alle predette materie.
I programmi tenderanno alla responsabilizzazione del reo, alla partecipazione della vittima al procedimento penale, evitando i rischi di vittimizzazione secondaria, e alla riparazione dell'offesa.
Dai lavori volti a predisporre lo schema di decreto si evince come i programmi di giustizia riparativa non potranno, in ogni caso, essere previsti come sanzione o condizione per l'accesso ai benefici. L'eventuale esito negativo del programma, infatti, non precluder l'accesso a misure alternative o ai benefici penitenziari.
Neppure un esito positivo significher automatico vantaggio: sar la magistratura di sorveglianza competente, a cui viene comunicato l'esito del programma, a tenere conto delle modalit con le quali si svolto e si concluso il programma di giustizia riparativa ai fini della valutazione del percorso di reinserimento sociale del condannato.
Anche la vittima deve essere al corrente che il programma potr (eventualmente) concludersi con un accordo di riparazione che, tuttavia, potr avere un contenuto anche simbolico e non solo materiale: ad esempio, questo potr comprendere scuse formali o anche attivit socialmente utili. Riparazione e risarcimento, in pratica, rappresentano due diverse situazioni.
Inoltre, qualora l'esito del programma preveda un accordo riparativo, questo questo dovr essere verificato dal mediatore nella sua attuazione al fine di prevenire il pericolo di ulteriore vittimizzazione, con il coinvolgimento dell'amministrazione della giustizia.
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