Sei soddisfatto del servizio?

Per la Cassazione scatta il reato nei confronti di chi ha detenuto per la vendita confezioni d'acqua esposte al sole anche se per un breve lasso di tempo
L'acqua, "prodotto alimentare vivo", non diversamente da altri liquidi alimentari (es. olio o vino), rischia di subire modificazioni a causa dall'esposizione alle condizioni atmosferiche esterne. I raggi del sole, ad esempio, possono alterare chimicamente i contenitori e di conseguenza il loro contenuto mettendo a rischio la salute dei consumatori.
Questa la conclusione a cui giunta la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 39037/2018 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un commerciante e confermando la sua condanna alla pena di 1.500,00 di ammenda per il reato ex art. 5 legge 283/1962.
Nel caso in esame, invece, si eccepisce che le confezioni d'acqua fossero rimaste al sole per un lasso di tempo breve al fine di consentire di posizionare nel deposito le "nuove" confezioni di acqua appena arrivate. Ancora, soggiunge la difesa, il "cattivo stato di conservazione" fa ritenere che la merce debba subire un deterioramento temporale, altrimenti, qualunque esposizione al sole sarebbe nociva.
Secondo il Tribunale, invece, non poteva escludersi il pericolo di contaminazione dovuto all'esposizione all'aria e alla luce del sole, indipendentemente dalla durata dell'esposizione.
La Cassazione rammenta che la contravvenzione di cui all'art. 5, lett. b), L. n. 283/1962 un reato di pericolo presunto con anticipazione della soglia di punibilit per la rilevanza del bene protetto (la salute), sicch il reato si concretizza anche senza l'effettivo accertamento del danno al bene protetto (cfr. Cass. n. 36274/2016).
Il cattivo stato di conservazione degli alimenti pu essere accertato senza necessit di specifiche analisi di laboratorio, ma sulla base di dati obiettivi (ad esempio il verbale ispettivo, la documentazione fotografica o la prova testimoniale) ed ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione.
Ancora, i giudici di Piazza Cavour sottolineano come il divieto di esporre le bottiglie di acqua alla luce o al calore del sole fosse gi previsto dal decreto ministeriale 20 gennaio 1927 con riferimento a contenitori, come quelli in vetro, non suscettibili di subire modificazioni a seguito del contatto con luce o calore: si tratta, dunque, di una cautela generale che fin da allora aveva sconsigliato di esporre per un tempo significativo le bottiglie (e i contenitori) di acqua alla luce e al calore del sole.
Per gli Ermellini, infatti, "l'acqua un prodotto alimentare vivo e come tale soggetta a subire modificazioni allorch isolata dal suo ambiente naturale e forzata all'interno di contenitori stagni che impediscono i normali interscambi che avvengono fra l'acqua, l'aria, la luce e le altre forme di energia e che modificano le relazioni che in natura l'acqua conosce allorch viene sottoposta ad aumento di temperatura o ad esposizione continua ai raggi del sole".
Pertanto, l'acqua non pu essere considerata in modo significativamente diverso da altri liquidi alimentari, quali l'olio o il vino. La giurisprudenza ha dato atto di tali assunti affermando che la conservazione di bottiglie di acqua minerale in contenitore PET all'aperto ed esposto al sole configura la contravvenzione prevista della legge 283/1962 atteso che l'esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l'impatto con i raggi solari, pu costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto.
Nel caso in esame, stato rilevato che le confezioni di acqua minerale erano accatastate alla rinfusa all'esterno del deposito ed esposte alla luce nel sole, in periodo estivo in una zona notoriamente calda come la Sicilia.
Inoltre, l'esposizione, di per s gi in violazione di una regola cautelare, durata un periodo di tempo significativo, quanto meno quello necessario alle operazioni liberazione del deposito e fino all'avvenuto sequestro, senza il rispetto delle garanzie igieniche imposte dalla natura del prodotto e per un lasso di tempo idoneo a generale il pericolo di alterazione del prodotto. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/31665-vendere-acqua-esposta-al-sole-e-reato.asp
Sei soddisfatto del servizio?