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di Lucia Izzo - Lo scorso 2 agosto 2018 il Consiglio dei Ministri riunitosi a Palazzo Chigi ha approvato, in esame preliminare e su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, tre decreti legislativi concernenti la riforma dell'ordinamento penitenziario, riscrivendo di fatto la riforma Orlando adottata in via preliminare dal precedente esecutivo lo scorso 16 marzo.
Il nuovo Governo "ha ritenuto opportuno intervenire con una revisione e riscrittura del testo, in modo da tenere conto delle indicazioni espresse dal Parlamento", stralciando in particolare il decreto volto a facilitare l'accesso a misure alternative alla detenzione in carcere.
A fuoriuscire dal testo predisposto dall'esecutivo sono state anche le disposizioni che avrebbero portato all'eliminazione degli automatismi preclusivi alla concessione di forme attenuate di esecuzione della pena con affidamento, caso per caso, alla maggiore discrezionalit della magistratura di sorveglianza circa la decisione del percorso punitivo/rieducativo di ciascun condannato.
I tre decreti introducono disposizioni volte a modificare l'ordinamento penitenziario, a revisionare la disciplina del casellario giudiziale e ad armonizzare la disciplina delle spese di giustizia funzionali alle operazioni di intercettazione.
Uno dei decreti (qui sotto allegato) reca in particolare "Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103".
In sostanza, il decreto adegua la disciplina del casellario alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, con l'obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi.Le modifiche coinvolgono, principalmente ,le disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di casellario giudiziario (d.P.R. 313/2002).
Una rilevante novit involge l'eliminazione delle iscrizioni, rispettivamente nel casellario giudiziale e nel casellario dei carichi pendenti: nello specifico, sostituito il limite finale di conservazione delle iscrizioni, attualmente individuato nel compimento, da parte del soggetto intestatario delle stesse, dell'ottantesimo anno di et.
Allineando la nostra disciplina a quanto gi previsto nella maggior parte degli altri Paesi Europei, il detto termine viene sostituito con un nuovo termine di conservazione delle iscrizioni ovvero fino a che non saranno decorsi 100 anni dalla nascita del soggetto intestatario.
Inoltre, si prevede l'eliminazione dell'iscrizione non solo delle condanne revocate per sopravvenuta abrogazione o dichiarazione di illegittimit costituzionale, ma anche di quelle oggetto di rescissione.
Inoltre, si provvede a espungere dalla norma sui carichi pendenti, la previsione relativa al raggiungimento di un determinato limite di et per l'eliminazione delle iscrizioni, limitando quest'ultima alla sola ipotesi di decesso del soggetto intestatario delle stesse.
La delega punta a eliminare i provvedimenti applicativi della causa di non punibilit della particolare tenuit del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale.
Ancora, il testo suggerisce di rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entit, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalit meno gravose.
Modificando la disciplina in materia di servizi certificativi, nell'ottica della semplificazione e della riduzione degli adempimenti amministrativi, si mira a unificare le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell'interessato, attualmente rappresentate dai certificati generale, penale e civile.
Si individua un'unica species di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto e viene semplificato anche il contenuto del certificato per l'interessato, in cui non si far menzione n dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, n della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della stessa.
Sia per quanto riguarda i certificati su richiesta dell'interessato che quelli richiesti da pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, signifivativa la previsione di un'allineamento tra le notizie contenute nel certificato giudiziale italiano e il certificato giudiziale europeo.
L'integrazione volta a minimizzare l'aggravio per il richiedente e per l'ufficio locale del casellario quanto all'onere dell'estrazione/acquisizione del casellario "europeo" oppure di quello "italiano".
Verr inserita in calce al certificato del casellario giudiziale e a quello del casellario giudiziale europeo, un'avvertenza che indica l'esistenza o meno di condanne, rispettivamente, in ambito europeo e in ambito nazionale, onde assicurare la reciproca completezza delle relative certificazioni, nel rispetto delle regole di menzionabilit vigenti in ciascun Paese di condanna.
La delega ridefinisce anche il contenuto della certificazione che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere, quando necessario per l'esercizio delle loro funzioni, e in relazione a persone di maggiore et.
Si prevedono due tipologie di certificato: il primo, c.d. certificato selettivo, riporta le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto che sono pertinenti e rilevanti rispetto alle finalit istituzionali dell'amministrazione o del gestore.
Il certificato generale, invece, conterr tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, e verr rilasciato solo qualora non possa procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.
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