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Diritto penale

Il reato di vilipendio

Il reato di vilipendio

Significato, nascita ed evoluzione del reato di vilipendio, oggetti materiali e giuridici, dolo generico, relazione con l'art. 21 Cost. e fattispecie penali

di Annamaria Villafrate - Il reato di vilipendio, nelle sue varie configurazioni, tutela figure istituzionali, istituzioni, simboli politici, fedi religiose, tombe e cadaveri. Introdotto nel lontano 1889 il reato di vilipendio stato mantenuto all'interno del Codice penale vigente. Nel tempo evoluto per stare al passo con il mutamento socio culturale del paese. Punire chi commette il reato di vilipendio non significa disconoscerne la libert di manifestazione del pensiero, ma solo punirne la modalit di espressione, se questa offende o denigra valori e sentimenti collettivamente condivisi. Varie sono le figure di vilipendio previste dal codice penale, alcune punite con la multa, altre con la detenzione.

Cos' il vilipendioNascita e evoluzione del reato di vilipendioQuando integrato il vilipendioIl dolo generico del reato di vilipendioVilipendio e libert di manifestazione del pensieroI reati di vilipendio previsti dal codice penale

Cos' il vilipendio

Vilipendio deriva da "vilipendere" ovvero offendere, che a sua volta proviene da "vilis" ovvero vile, di basso prezzo. Quando si vilipende qualcosa o qualcuno gli si attribuisce quindi poco valore.

Nascita e evoluzione del reato di vilipendio

Introdotto nell'ordinamento italiano nel 1889, il vilipendio tutelava la libert di espressione religiosa individuale e collettiva, qualunque fosse il culto. Il reato era perseguibile su querela di parte e si configurava se c'era stata la volont di offendere la fede della persona offesa.

Il Codice Penale del 1930, ancora in vigore, introduce un trattamento di favore per la religione cattolica, rispetto agli altri culti e la protezione prevista non solo nel momento di manifestazione esteriore della fede, ma della fede religiosa come istituzione. Per la configurazione del reato sufficiente il dolo generico, senza che rilevi il proposito di offendere.

Al reato di vilipendio religioso si affianca quello politico, anch'esso previsto dal Codice Zanardelli del 1889 e dal Codice Rocco del 1930, che lo include tra i reati contro la personalit dello Stato.

L'avvento della Repubblica porta a considerare i reati il vilipendio come illeciti contro la libert di manifestazione del pensiero ma, nonostante svariati tentativi di abrogazione, la Corte Costituzionale difende le istituzioni, conservandone le varie fattispecie penali. La riforma dei reati di opinioni del 2006, per alcune tipologie di vilipendio, sostituisce le pene precedenti con la multa.

Quando integrato il vilipendio

Il reato di vilipendio consiste in un'offesa, una denigrazione, indirizzata a precisi oggetti materiali: figure istituzionali di rilievo (Presidente della Republblica), istituzioni (Repubblica e Nazione) simboli politici (emblemi o bandiera italiana o estera), fedi religiose, tombe e cadaveri.

Gli oggetti giuridici del reato di vilipendio, ovvero gli interessi o i beni tutelati dalla norma penale sono quindi la personalit dello stato, il sentimento religioso e quello di piet per i defunti.

Come per tutti i reati o quasi, le norme che puniscono il reato di vilipendio in tutte le sue forme, mirano a tutelare in generale beni o interessi costituzionalmente rilevanti.

Il dolo generico del reato di vilipendio

Il dolo generico definito anche "tipico" perch consiste nella volont e nella rappresentazione del fatto caratteristico del reato, senza che il soggetto agente voglia ottenere, per mezzo della sua condotta illecita, uno scopo ulteriore. Nel caso del vilipendio quindi sufficiente la coscienza e volont di offendere.

Vilipendio e libert di manifestazione del pensiero

Come precisato esaustivamente dalla sentenza n. 28730/2013, che nel caso specifico si pronunciata su un caso di vilipendio alla nazione: "il reato di vilipendio () non in contrasto con i principi della Costituzione della Repubblica e, in particolare, non si pone in contraddizione con l'art. 21 Cost., perch il diritto di manifestare il proprio pensiero in qualsiasi modo, sancito in tale articolo, non pu trascendere in offese grossolane e brutali prive di alcuna correlazione con una critica obiettiva".

I reati di vilipendio previsti dal codice penale

Nel codice penale italiano il reato di vilipendio nella sue varie manifestazioni previsto e disciplinato all'interno del titolo I, capo I, libro II dedicato ai "Delitti contro la personalit dello Stato e dal titolo IV, capo I, libro II che si occupa "Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la piet dei defunti. Nello specifico il vilipendio pu essere commesso nei confronti delle seguenti figure e simboli istituzionali e religiosi:

Presidente della Repubblica (art. 278 c.p.);Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate (art. 290 c.p);nazione italiana (art. 291 c.p);bandiera italiana (art. 292 c.p);bandiera o emblema di Stato estero (art. 299 c.p);religione (art. 403-404 c.p);tombe (art. 408 c.p);cadaveri (art. 410 c.p).

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