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Per la Cassazione l'atteggiamento apparentemente tranquillo della vittima, volto a non aggravare la situazione, non determina il venir meno dello stalking ove sussistano gli elementi del reato
Con la sentenzan. 27466/2018 (qui sotto allegata), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di una donna sia per il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. che per quello di danneggiamento aggravato.
In Cassazione l'imputata tenta di difendersi censurando la sentenza di condanna nella parte in cui non avrebbe tenuto conto dell'atteggiamento conciliante della presunta vittima, che aveva sempre risposto alle sue telefonate ritenute moleste, intrattenendosi anche a parlare con lei.
Per la Cassazione, tuttavia, il motivo di impugnazione non merita accoglimento vista la motivazione con cui la Corte d'Appello ha giustificato la conferma della responsabilit dell'imputata.
Inoltre, il teste ha chiarito che non aveva potuto cambiare numero di telefono per motivi di lavoro, avendo moltissimi clienti che erano a conoscenza di quel recapito telefonico.
I giudici, inoltre, si pronunciano anche sulle contestazioni circa il reato di danneggiamento aggravato, ex art. 635 c.p. in relazione all'art 625, n. 7 c.p.: avendo il danneggiamento, in ipotesi, riguardato automobili parcheggiate sulla pubblica strada ed esposte alla pubblica fede questa fattispecie esula dalla depenalizzazione di cui al d.lgs. 7/2016 ed dunque perseguibile d'ufficio.
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