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Alcune brevi considerazioni nel caso Ministerio Fiscal contro Repubblica di Spagna
La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 non affronta le questioni relative alla tutela dei diritti e delle libert fondamentali inerenti ad attivit che non sono disciplinate dal diritto comunitario ma lascia aperta la possibilit per gli Stati membri di prendere i provvedimenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva, necessari per tutelare la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attivit siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l'applicazione della legge penale. Di conseguenza la presente direttiva non pregiudica la facolt degli Stati membri di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche o di prendere altre misure, se necessario, per ciascuno di tali scopi e conformemente alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali. Tali misure devono per essere appropriate, strettamente proporzionate allo scopo perseguito, necessarie in una societ democratica ed essere soggette ad idonee garanzie conformemente alla CEDU.
1) Se la soglia di sufficiente gravit dei reati, quale criterio che giustifica l'ingerenza nei diritti fondamentali riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta, possa essere individuata prendendo in considerazione unicamente la pena irrogabile per il reato oggetto di indagini o se sia inoltre necessario rilevare nella condotta criminosa particolari livelli di lesivit nei confronti dei beni giuridici individuali e/o collettivi.
2) Qualora la determinazione della gravit del reato sulla sola base della pena irrogabile risultasse conforme ai principi costituzionali dell'Unione, applicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito della sentenza [Digital Rights] quali parametri di controllo rigoroso della direttiva [dichiarata invalida da tale sentenza], quale dovrebbe essere tale soglia, e se essa risulti compatibile con una previsione generale di un limite di tre anni di reclusione.
Anzitutto, occorre accertare se operazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano effettivamente idonee a ledere i diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta e, quindi, a costituire un'ingerenza in tali diritti, ai sensi della giurisprudenza derivante dalle sentenze Digital Rights e Tele2. E' evidente che i dati ai quali le autorit titolari dell'indagine penale in questione desiderano accedere sembrano rivestire un carattere meno sensibile rispetto a talune altre categorie di dati personali , posto che la richiesta in questione risulta riguardare soltanto il nome, il cognome ed eventualmente l'indirizzo degli individui interessati da tale indagine, in quanto utenti di numeri di telefono attivati dal telefono cellulare rubato oggetto di quest'ultima.Tuttavia, si ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, manchi un elemento essenziale che stato adottato dalla Corte per esigere, nella fase della giustificazione di una siffatta ingerenza, che sussista un reato grave nozione la cui definizione richiesta dal giudice del rinvio , al fine di poter derogare al principio della riservatezza delle comunicazioni elettroniche. L'elemento che non ricorre, ad avviso dello scrivente, nel caso di specie, affinch si possa rispondere alla prima questione pregiudiziale nei termini utilizzati da tale giudice, quello della gravit dell'ingerenza controversa, fattore che, se fosse presente, comporterebbe la necessit di una giustificazione rafforzata. A tale riguardo, si rileva che, nella sentenza Digital Rights, la Corte ha sottolineato la vasta portata e la particolare gravit dell'ingerenza causata dalla normativa in questione, rilevando segnatamente che la direttiva 2006/24 riguarda in maniera generale qualsiasi persona e qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica nonch l'insieme dei dati relativi al traffico senza alcuna distinzione, limitazione o eccezione a seconda dell'obiettivo di lotta contro i reati graviAnalogamente, nella sentenza Tele2, la Corte ha dichiarato che [l]'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 (...) osta ad una normativa nazionale la quale preveda, per finalit di lotta contro la criminalit, una conservazione generalizzata e indifferenziata dell'insieme dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i mezzi di comunicazione elettronica.
Nel caso di specie, non si tratta di una misura relativa ad un obbligo di conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti che riguardi tutti i mezzi di comunicazione elettronica. Si tratta di una misura mirata e finalizzata ad una possibilit di accesso, da parte delle autorit competenti e per le esigenze di un'indagine penale, a dati detenuti a fini commerciali da fornitori di servizi e che riguarda unicamente l'identit (nome, cognome ed eventualmente indirizzo) di una categoria ristretta di abbonati o utenti di uno specifico mezzo di comunicazione, vale a dire quelli il cui numero di telefono stato attivato dal telefono cellulare il cui furto costituisce l'oggetto dell'indagine, e per un periodo limitato, vale a dire una dozzina di giorni.
Infatti la libert lasciata agli Stati membri di decidere del livello minimo di pena necessario affinch i reati siano definiti gravi circoscritta dalle norme contenute nelle disposizioni del diritto dell'Unione in materia, ma anche dal principio secondo cui un'eccezione non pu avere una portata cos ampia da diventare di fatto la regola generale. Ne consegue che una soglia basata esclusivamente su una pena di almeno tre anni di reclusione appare, in assoluto, sufficiente per qualificare come grave un reato, ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa all'accesso ai dati personali derivante dalla sentenza Digital Rights, e, dunque, che una siffatta soglia non manifestamente incompatibile con il diritto dell'Unione in generale e, in particolare, con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58.
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