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Diritto penale

Il principio della riserva di codice in materia penale

Il principio della riserva di codice in materia penale

Il proliferare delle materie nelle quali intervenuto il legislatore penale, unito al loro elevato tecnicismo, ha comportato l'introduzione di numerosissime leggi speciali.

Una siffatta tecnica legislativa stata ben presto criticata dal momento che delinea un quadro normativo disorganico, a tratti incoerente e frastagliato.

Un pilastro fondante del nostro ordinamento , come noto, il principio di legalit.

Il principio di legalit

Quest'ultimo opera in modo differente a seconda che si consideri il diritto amministrativo, civile o penale.

Nel diritto amministrativo, il principio di legalit volto a garantire l'imparzialit e il buon andamento della PA nel perseguimento dei fini pubblici prestabiliti ex ante dalla stessa legge, dovendo contemperare di volta in volta gli interessi coinvolti, sia pubblici che privati.

Nel diritto civile, tale principio finalizzato a delimitare e contenere l'autonomia privata.

Nel diritto penale, pu dirsi ormai superata la concezione che il principio di legalit sia volto a garantire la certezza del diritto.

Ad oggi infatti pacifico che, ai sensi degli art. 25 Cost., art. 1 c.p. e art. 7 Cedu, il principio di legalit rinviene il suo fondamento nel tutelare la libert di autodeterminazione dei consociati.

In altri termini, ogni cittadino deve poter conoscere e prevedere ex ante le conseguenze penali legate alle proprie condotte.

Volendo richiamare i concetti elaborati dalla Corte Edu con il noto caso Contrada, emerge la necessit di rendere accessibile la norma e prevedibile la sanzione.

E' evidente che tali esigenze sono strettamente collegate anche al principio di colpevolezza ex art. 27 co 1 e 3 Cost., in virt di quanto esplicitato dalla Corte Costituzionale con la storica sentenza 364/1988.

La colpevolezza una fattispecie complessa che consta, tra i suoi presupposti, della coscienza dell'illiceit penale da parte dei cittadini.

A seguito della succitata sentenza di tipo additivo, l'art. 5 c.p. prevede che l'ignoranza della legge non scusabile se non inevitabile.

Se da un lato il legislatore deve rendere possibile la conoscenza dei precetti penali, dall'altro lato ogni consociato ha un dovere di informazione, quest'ultimo quale specificazione del pi generale dovere di solidariet ex art. 2 Cost.

Da quanto sinora esposto si deduce che la possibilit di conoscenza e il dovere di informazione potranno essere assolti solo se risulti essere pi facile la collocazione e l'individuazione delle fattispecie incriminatrici.

E' cos chiaro ed evidente che la tecnica della delegificazione non permetta di perseguire siffatte esigenze.

Proprio per superare una tale problematicit, il legislatore delegato ha compiuto un importante passo in avanti, introducendo il principio della riserva di codice in materia penale.

La riserva di codice in materia penale

Nello specifico, si tratta del decreto legislativo 21/2018, pubblicato in GU il 22/03/2018 e dunque in vigore dal 6 Aprile scorso, in attuazione della Legge Delega 103/2017, quest'ultima comunemente denominata come Riforma Orlando.

Siffatto decreto ha introdotto nel codice penale l'art. 3 bis a tenore del quale: " nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia".

La collocazione sistematica della norma sintomatica dell'importanza e del rilievo che si vuole riconoscere a siffatto principio.

E' una novit di non poco conto dal momento che stabilisce una regola di portata generale, individua un vero e proprio vincolo per il legislatore nell'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici.

Queste ultime infatti potranno essere previste solo intervenendo nel codice penale o in leggi che possano essere complete e autosufficienti.

Si potrebbe affermare che ad oggi, in ossequio al principio della riserva di legge, le scelte di politica criminale spettano al Parlamento con la specificazione che debbano essere riportate nel codice penale o in leggi settoriali complete e organiche.

Una tale innovazione comporta naturali e inevitabili ricadute in relazione al principio di colpevolezza, dal momento che rende maggiormente conoscibili, comprensibili e individuabili i precetti e le relative sanzioni.

Non pu sottacersi che un'ulteriore e non meno importante conseguenza di tale principio afferisca anche l'effettivit della funzione rieducativa della pena, cos come emerge dalla lettura della stessa legge delega e delle relazioni illustrative.

Il legislatore delegato non si limitato a prevedere un siffatto principio affinch operi pro futuro ma ha altres dato una parziale attuazione dello stesso.

Con la tecnica della cosiddetta "abrogatio sine abolitio" ha abrogato determinate fattispecie incriminatrici contenute in leggi speciali, con contestuale nuova incriminazione attraverso l'inserimento di nuove norme all'interno del codice penale.

Rinviando per il resto al decreto legislativo, si consideri a titolo esemplificativo: l'aggravante della trans-nazionalit prevista sinora dall'art. 4 L. 146/2006, ad oggi trasposta al nuovo art. 61 bis c.p.; i delitti di tratta e commercio di schiavi e di nave destinata alla tratta di cui, rispettivamente, agli artt. 1152 e 1153 cod. navigazione, sono ad oggi previsti all'art. 601 c.p.; l'interruzione dolosa e colposa di gravidanza di cui all'art. 12 sexies L. 898/1970, sono ad oggi disciplinate all'art. 570 bis c.p.

Si tratta di un'importante occasione per riformare il diritto penale a fronte delle difficolt, se non addirittura impossibilit, avute in questi ultimi decenni per approvare un nuovo codice penale.

Il principio della riserva di codice si attesta quale tentativo di reazione a questa vera e propria fase di stasi e si auspica possa segnare un punto di non ritorno, rappresentando cos l'inizio di una nuova stagione del diritto penale.

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