Consulenze & Diritti - La tua consulenza legale, anche online!



Diritto penale

Facebook: post offensivi integrano il reato di diffamazione?

Facebook: post offensivi integrano il reato di diffamazione?

Una riflessione sulle conseguenze derivanti dall'espressione del proprio pensiero nell'era dei social network

di Riccardo Testiera - L'era dei Social Network ha determinato l'insorgere di problematiche legate alla nostra quotidianit e, inevitabilmente, connesse alla condotta adottata in un contesto, quale quello delle bacheche digitali, nel quale l'espressione delle proprie opinioni e dei propri convincimenti sembrerebbe sfuggire alla logica delle responsabilit personali, inducendo numerosi internauti a ritenere la rete una zona franca, nella quale poter agire impunemente.

Prima di addivenire alla disamina dell'argomento di cui ci occuperemo quest'oggi, occorre preliminarmente compiere una breve introduzione in merito agli elementi costitutivi del reato previsto e punito dall'art. 595 del codice penale e rubricato "Diffamazione".

Ebbene, partendo dal dato meramente testuale, il codice penale definisce "diffamazione" il comportamento di chi "comunicando con pi persone, offende l'altrui reputazione". Tale condotta punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a 1.032 euro.

Qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, il codice prevede una pena alla reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.

Infine, se l'offesa recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit, ovvero in atto pubblico, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiori a 516 euro.


La ratio di tale reato trova il proprio fondamento nella necessit di garantire la cosiddetta reputazione dell'individuo, ovvero l'onore inteso in senso soggettivo quale considerazione che il mondo esterno ha del soggetto stesso.

Inoltre, a differenza del reato di ingiuria ex art. 594 (abrogato dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) , la diffamazione integra la condotta di chi rivolge l'offesa verso persone non presenti, ovvero non solo assenti fisicamente, ma anche non in grado di percepirla.

Ebbene, giungendo alla trattazione dell'argomento oggetto dell'odierna disamina, possiamo affermare - senza tema di smentita - che i social network rappresentano delle vere e proprie agor virtuali, all'interno delle quali diventa sempre pi frenetico lo scambio di informazioni e di opinioni e sempre pi endemica la condivisione della propria quotidianit.

Questo incontrollato scambio di contenuti pubblici, attraverso il mezzo telematico, pu determinare delle potenziali violazioni degli interessi di terzi, i quali - anche inconsapevolmente - possono incorrere in una lesione del proprio onore, della propria reputazione, nonch della propria immagine.


L'intervento della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50/2017, ha inteso ribadire un principio gi espresso in occasione di un precedente arresto giurisprudenziale (sent. n. 24431/2015) secondo il quale "la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca 'facebook' integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma cod. pen., poiche' trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone".

La Suprema Corte chiarisce, altres, che "l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicit, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell'idoneit del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando ' e aggravando ' in tal modo la capacita' diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa".

Concludendo, rischia fino a tre anni di reclusione colui il quale veicola un messaggio dal contenuto diffamatorio pubblicando un post sulla propria bacheca o un commento su quella altrui.

Leggi anche: Facebook: la diffamazione aggravata se l'offesa fatta in bacheca

Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/29469-facebook-post-offensivi-integrano-il-reato-di-diffamazione.asp

Cosa pensano di noi

Consulenze & Diritti

Sei soddisfatto del servizio?

1
2
semplice, veloce e soddisfacente! :)
(0)
2
1
Migliorabile.
(0)
» Vai al sondaggio »
Non hai i permessi per votare! Accedi al sito o registrati.

Consulenze & Diritti - di Avv. Emanuele Segic Via Felice Orrigoni 17 - 21100 Varese - Italy tel +39.0332.19.51.010 - Telefax +39.0332 19.52.893 P.Iva 02208690129 - Tutti i diritti riservati

-

Login

Registrati
Hai dimenticato le tue credenziali?