Sei soddisfatto del servizio?

In tema di misure cautelari applicabili al minore d'et, l'art. 19 del DPR 448/88 prevede espressamente che al minore non possono essere applicate misure cautelari diverse da quelle del Dpr 448/88
Dott.ssa Maria Francesca Fortino - In tema di misure cautelari applicabili al minore d'et, l'art. 19 del DPR 448/88 prevede espressamente che al minorenne non possono essere applicate misure cautelari diverse da quelle previste dallo stesso decreto.
Caratteristica del quadro cautelare minorile l' afflittivit crescente , nel senso che la successione topografica delle norme relativa alle singole misure, rispecchia l'incidenza via via maggiore sulla libert personale.
Speculare il c.d. effetto a cascata in caso di violazione delle misure imposte cio, il Giudice minorile pu sostituire la misura prima applicata con quella successiva ed immediatamente pi grave.
Si tratta, cio, di un meccanismo sanzionatorio graduale che differisce da quello previsto per gli adulti che pu essere, invece, per saltum.
Esattamente come accade per le misure cautelari per adulti, anche in questo caso, la misura cautelare viene richiesta dal PM e disposta con decreto dal Giudice che decide sulla base della relazione stilata dai servizi minorili e dai risultati degli accertamenti sulla personalit del minore.
Trattasi di una misura cautelare propria del procedimento minorile che non trova corrispondente nell'impianto cautelare codicistico; consiste nell'imposizione al minore di obblighi inerenti lo studio, il lavoro, ogni altra attivit utile al suo percorso educativo.
Ne sono condizioni applicative: l'insussistenza di esigenze cautelari e l'audizione l'esercente la potest genitoriale che, ove manchi, d origine ad una nullit di regime intermedio ai sensi dell'art. 178, 1 comma, lett. c).
La misura non pu superare la durata di due mesi e non pu essere disposta rinnovata per pi di una volta.
Consiste nell'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o presso altro luogo di privata dimora. La misura pu essere integrata con altre prescrizioni come limitazione e/o divieto della facolt del minore di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano.
Tuttavia, il Giudice pu anche consentire al minore di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora per andare a scuola seguire altro corso formativo.
In primo luogo, per comunit pubblica , quella direttamente organizzata dai Centri per la Giustizia Minorile o in concerto con gli Enti Pubblici; dicasi, invece, comunit autorizzata, quella frutto di accordi tra i centri per la Giustizia Minorile e le strutture che operano nel campo adolescenziale, riconosciute dalla Regione Competente.
La misura consiste nel ricovero del minore in una struttura pubblica o autorizzata allo scopo di impedirgli la libera circolazione e garantirgli una vigilanza continuativa.
L'allontanamento del minore dalla comunit non integra gli estremi del reato di evasione.
Si pu procedere alla carcerazione preventiva nei confronti del minore, solo laddove si proceda per reati puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore ad anni 9.
L'unica eccezione costituita dalla violazione del collocamento in comunit. In tale caso, sufficiente che si proceda per un reato punito con l reclusione non inferiore ad anni 5.
Dott.ssa Maria Francesca Fortino
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/29494-le-misure-cautelari-nel-processo-penale-minorile.asp
Sei soddisfatto del servizio?