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Il disegno di legge che propone di introdurre nel codice penale una fattispecie incriminatrice ad hoc contro le molestie morali e le violenze psicologiche sul luogo di lavoro all'esame della commissione giustizia della Camera
di Lucia Izzo - Lo scorso 13 ottobre stata assegnata all'esame della Commissione Giustizia della Camera, in sede referente, un disegno di legge a firma della deputata Maria Tindara Gullo, depositata nel 2014 (qui sotto allegata).
Tali condotte possono essere attuate sia dai datori di lavoro o dai superiori gerarchici (c.d. "mobbing verticale" o "bossing") sia da altri colleghi, addirittura dai gerarchicamente subordinati (c.d. "mobbing orizzontale"). Se, invece, le azioni si presentano come singole oppure gli effetti derivano da un'azione unica e isolata con effetti duraturi nel tempo, si ritiene integrabile il c.d. "straining".
Tali comportamenti ripetuti e protratti nel tempo, vanno a incidere su beni costituzionalmente garantiti (salute, personalit morale, libert e dignit dei prestatori di lavoro). Pertanto, si legge nel provvedimento, una specifica norma penale che sanzioni e preveda espressamente tali fattispecie incriminatrici costituirebbe un monito ulteriore rispetto alle gi previste sanzioni civili.
Il d.d.l al vaglio della Commissione, si compone di due articoli destinati, l'uno, alla promozione della tutela dei lavoratori nei confronti dei fenomeni discriminatori all'interno dell'ambiente di lavoro, l'altro, a definire le fattispecie da incriminare e a individuare le rispettive sanzioni.
Il nuovo art. 582-bis c.p., come teorizzato dalla proposta legislativa, si vedrebbe collocato al Titolo XII (Dei delitti contro la persona), Capo I (Dei delitti contro la via e l'incolumit individuale), seguirebbe l'art. 582 c.p. (Lesione personale).
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, si andrebbe a punire "il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con pi azioni di molestia, minaccia, violenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignit di un lavoratore".
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