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, a quello di procedura penale e all'ordinamento penitenziario arrivano dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017.
Lo scopo di questa legge quello di alleggerire la pressione sulle aule giudiziarie, data dal carico dei ruoli affidati ai giudici e da mille altri problemi.
Si tratta di una misura non isolata, ma che viene adottata per inquadrarsi in un disegno pi vasto ed unitario teso alla reale deflazione penale, eterno ed irrisolto problema gi affrontato con la "messa alla prova" (Legge n. 67/2014), con la "depenalizzazione" (decreti legislativi nn. 7 e 8/2016) e con l'esclusione della punibilit (d. lgs. n. 28/05) se il danno particolarmente tenue.
La disciplina dettata dal legislatore della riforma articolata e dettagliata: vediamo insieme i capisaldi, in estrema sintesi.
Pertanto schematizzando, estinzione quando c' la:
1) riparazione del danno non oltre l'apertura del dibattimento in primo grado,
2) riparazione attraverso restituzioni o risarcimento,
3) eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Ricordiamo che i requisiti che deve avere l'offerta reale per essere valida sono:
a) deve essere fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha facolt di ricevere per lui,
b) deve essere fatta da persona che pu validamente adempiere,
c) deve includere la totalit della somma, frutti, interessi, spese liquide e non,
d) il termine deve essere scaduto, se stipulato in favore del creditore,
e) l'offerta deve essere diretta alla persona del creditore o al suo domicilio,
f) l'offerta va fatta da un ufficiale pubblico a ci autorizzato.
La norma accorda all'imputato anche una piccola "scappatoia": quando dimostra di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile (entro il termine di cui al primo comma), l'imputato pu chiedere un ulteriore termine fino a sei mesi per provvedere, anche ratealmente.
Si tratta di un caso di sospensione della causa penale e della stessa prescrizione; il giudice dichiara l'estinzione del reato all'esito positivo delle condotte riparatorie.
Il Legislatore ha pensato anche a questo: le disposizioni di cui all'art. 162 ter si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 103/17 e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine di cui al n. 1 sopra indicato.
Anche in questo caso stato approntato un rimedio.
Nella prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge, l'imputato pu chiedere al giudice la fissazione di un termine, fino a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni e ai pagamenti: prevista anche la possibilit di un ulteriore proroga semestrale nelle circostanze di difficolt reale per l'imputato.
Un caso dove la legge ammette pure il pagamento rateale.
A) lesioni personali volontarie con prognosi max fino a venti giorni,
B) percosse,
E) violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza,
G) sottrazione di minore o di infermo di mente,
Nota: un possibile ampliamento del catalogo entro il quattro luglio 2018.
Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l'avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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