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Diritto penale

Cyberbullismo 2.0

Dopo gli atti persecutori e l’omicidio stradale, sull’onda di altrettante spinte emozionali il legislatore interviene sulla scorta dell’assunto che la natura ’virale’ del maltrattamento posto in essere dal o dai bulli sia in grado di superare ogni confine e distanza nonché di raggiungere un grande numero di osservatori e testimoni.
Rilevano, si legge nel dossier correlato alla proposta di legge 1261-B [1] - contente disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo [2] - la sequenzialità dei messaggi, cui può conseguire che sfumi fin quasi a dissolversi la individuabilità della deliberazione e della intenzionalità del messaggio nocivo e la possibile assunzione di una personalità in rete altra da sé, con conseguente affievolimento del senso del lecito e di remore etiche. Da una lettura delle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo [3] elaborate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il contributo degli Enti afferenti all’Advisory Board del Safer Internet Centre per l’Italia si può evincere un profilo sia del bullo sia vittimologico.
Espressione di non accettazione e non tolleranza verso chi è “diverso”, il bullismo è posto in essere con frequenza sempre maggiore nei confronti di adolescenti sui quali gravano stereotipi causati da discriminazioni. Le forme di violenza includono sopraffazione fisica, verbale e isolamento; sono poste in essere nei confronti di ragazzi fragili, con difficoltà nei rapporti interpersonali o di comunicazione; altre vittime ad alto rischio sono i giovani con disabilità. A tali condotte è verosimile consegua una crisi della persona offesa che potrebbe condurla alla realizzazione di comportamenti auto-etero lesionisti.
Soggetto passivo della tutela che si vuole apprestare con le disposizioni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo è il minore; il soggetto agente non è necessariamente identificato in un minorenne. I cyberbulli possono essere persone - conosciute, quali studenti, compagni di classe o di istituto con i quali la vittima ha costruito una relazione o persone non note - che on line si fingono anonime o che sollecitando l’inclusione di altri soggetti anonimi, rendono difficile per la vittima risalirne all’identità. L’anonimato dell’aggressore e l’assenza di coordinate spazio-temporali, sono alcuni dei fattori che maggiormente gravano sulla persona offesa.
E se il profilo del bullo lo identifica come un soggetto con atteggiamenti aggressivi e prevaricatori, il cyberbullo può essere “chiunque” proprio grazie ai meccanismi di disinibizione che conseguono all’uso di strumenti mediatici e informatici. Non vedendo le reazioni della vittima ai propri comportamenti, non è completamente consapevole del danno che arreca.
Su https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberbullismo.html[1] si puntualizza che trattasi di minori di età compresa tra i 10 e i 16 anni, apparentemente bravi studenti, con una buona competenza informatica e incapacità a valutare la gravità delle azioni compiute on line. Diffondono immagini e informazioni riservate, raccontano particolari personali o dichiarano disponibilità sessuali.
Piangono stupiti, sovente allorquando i propri comportamenti sono attenzionati dalle Forze dell’Ordine.
Con l’avanzare dell’età le condotte diventano più articolate e vessatorie.
Per quanto le singole condotte possano degenerare in atti penalmente rilevanti, il cyberbullismo non è una ipotesi di reato

Notes :

[2Il termine cyberbullying è stato coniato dall’educatore Bill Belsey. Smith et al (2006) hanno proposto una definizione di cyberbullismo quale forma di prevaricazione volontaria e ripetuta nel tempo, attuata mediante uno strumento elettronico, perpetuata contro un singolo o un gruppo con l’obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento, che non riesce a difendersi.

Vai alla fonte della notizia http://legali.com/spip.php?article2021

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