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Diritto penale

La giustizia penale minorile

Se al momento della commissione del reato il soggetto è minore degli anni diciotto la competenza a giudicarlo sarà inderogabilmente del Tribunale per i Minorenni, e ciò anche qualora nel corso del processo abbia ormai raggiunto la maggiore età.
Il Tribunale per i Minorenni è un Ufficio giudiziario specializzato, così come specializzato, e modulato sulla figura dell’imputato minorenne, è il procedimento penale minorile.

La figura centrale del rito minorile è per l’appunto l’imputato minorenne, destinatario di misure processuali di favore a sua tutela (restrizione dei casi di arresto o limitazione della libertà personale, possibilità di definire il procedimento in udienza preliminare con concessione del perdono giudiziale o dell’irrilevanza del fatto, etc.).
Il Giudice minorile è Organo specializzato ed in composizione mista: ciò significa che a giudicare l’imputato minorenne sarà sempre un Organo collegiale, nel quale siederanno sia Giudici togati che Giudici “laici”, ovvero esperti in psicologia o in discipline affini che possano garantire una valutazione della personalità del minorenne.

Le particolarità di maggior rilevanza del rito minorile si sostanziano nell’impossibilità di accedere all’istituto del patteggiamento (poiché il minore non è considerato titolare di maturità tale da accettare consapevolmente tale rito) o del decreto penale di condanna (perché tale rito impedisce una compiuta valutazione della personalità del minorenne). Non è inoltre prevista la possibilità di costituzione di parte civile nei confronti dell’imputato minore.

L’udienza preliminare si svolge avanti ad un Organo collegiale, ed al suo termine vi può essere o il rinvio a giudizio del minore, o, su richiesta del P.M., una sentenza di condanna a sanzione pecuniaria o sostitutiva, oppure una declaratoria di non doversi procedere.

Oltre ai canonici casi di declaratoria di non doversi procedere (estinzione del reato, proscioglimento nel merito) nel rito minorile è prevista la possibilità di concedere il perdono giudiziale o una declaratoria di irrilevanza del fatto, se il minore presta il consenso (prima dell’inizio della discussione) a tali eventuali esiti processuali.
Si avrà declaratoria di improcedibilità per irrilevanza del fatto qualora il reato appaia privo di significato criminoso e di concreta rilevanza sociale, per la tenuità delle conseguenze prodotte e l’occasionalità del comportamento criminoso; tale sentenza potrà essere pronunciata sia durante le indagini preliminari (su richiesta del P.M.) che all’esito dell’udienza preliminare o del dibattimento.

La concessione del perdono giudiziale è decisione che può essere assunta sia all’esito dell’udienza preliminare che del dibattimento, e determina l’estinzione del reato qualora il Giudicante ritenga che non possa essere comminata pena detentiva superiore ai due anni e che il minorenne si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati.

Salve le specifiche norme dettate in tema di rito penale minorile, ed in quanto non incompatibili con esse, per il resto si applicheranno le norme del giudizio ordinario a carico degli imputati maggiorenni la cui condanna prevederà le classiche conseguenze della denuncia penale[1] proprie della legislazione vigente.

  1. ^conseguenze della denuncia penale (www.giuseppemigliore.it)

Vai alla fonte della notizia http://legali.com/spip.php?article1987

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