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DIRITTO URBANISTICO – Asservimento di un fondo in caso di edificazione – Effetti.
L’asservimento di un fondo in caso di edificazione costituisce una qualità oggettiva dello stesso, in modo tale che detta qualità continua a seguire il fondo anche nei successivi trasferimenti con conseguente inutilizzabilità (ai fini di ulteriore costruzione) della porzione del suolo già computata per il calcolo della cubatura in riferimento alla edificazione di un precedente manufatto [Cass. sez. IV n. 23230 del 22/04/2004; Cons. di Stato V sent. n. 5039 del 12/07/2004; Cons. di Stato IV sent. n. 2177 del 12/05/2005].
CORTE DI CASSAZIONE PENALE: (annulla con rinvio sentenza del 06/03/2012 della Corte di Appello di Catania) Pres. Teresi, Est. Gentile, Ric. PG in proc. Di Rosa ed altri
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