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L'installazione delle tende da sole in condominio: previsione normativa in materia edilizia, rispetto del decoro architettonico e regolamento condominiale
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L'installazione delle tende da sole rientra nell'attività cosiddetta di edilizia libera non soggetta ad autorizzazioni, non occorre, pertanto, il permesso a costruire e non è necessario presentare al Comune di appartenenza la Scia (la segnalazione certificata di inizio attività), non essendo considerata come nuova costruzione, eccezion fatta per le specifiche prescrizioni locali, come il piano paesaggistico del Comune o l'imposizione di un vincolo di interesse architettonico, monumentale o ambientale sulla zona o sul singolo edificio.
Si tratta, infatti, di una protezione retrattile, solitamente con un'intelaiatura in alluminio anodizzato o in materiali plastici, che serve per la protezione dal sole e dagli agenti atmosferici esterni.
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Con riguardo alla fattispecie che ci occupa, fatte salve eventuali limitazioni di natura pubblicistica, la chiusura a vetri di balconi o terrazzi di pertinenza esclusiva, così come l'installazione di una tenda, deve, di norma, ritenersi consentita ai rispettivi proprietari, purché non alteri il decoro architettonico dell'edificio condominiale e non rechi pregiudizio, sotto alcun profilo, agli altri condomini, ai quali deve essere comunque assicurato un pari uso del bene comune.[Torna su]
Il regolamento può prescrivere di adottare determinati colori per preservare l'estetica, al fine di mantenere l'omogeneità con il resto del palazzo, a meno che l'estetica non sia stata già pregiudicata, come avviene nel caso in cui numerosi altri condomini abbiano già montato tende di colore diverso da quello prescritto.[Torna su]
In tema di distanze legali, la tenda da sole, laddove sia realizzata in aderenza al muro portante di altro condominio ed al muro portante del fabbricato, togliendo, così, luce ed aria alla finestra del vicino, deve rispettare la distanza di tre metri dalle vedute degli altri appartamenti, in applicazione dell'art. 907 c.c., non ponendosi alcuna questione di compatibilità tra la disciplina sulle distanze e quella sull'uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c.Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/46606-tende-da-sole-in-condominio-regole-e-limiti.asp
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