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Il giudice di Pace di Ferentino ribadisce la necessità della preventiva segnalazione delle postazioni di controllo e l'indicazione nel verbale del loro carattere permanente o temporaneo
L'opponente, vittoriosamente assistito dall'avv. Roberto Iacovacci, lamenta tra l'altro la mancata segnalazione e non visibilità della postazione di controllo come specificato dalla direttiva Maroni-Minniti.
Nell'atto di contestazione, rileva giudicante, manca una dichiarazione formaleinerente l'effettiva predisposizione dell'informazione preventiva di collocazione del misuratore di velocità. Inoltre, si rileva anche la mancata attestazione nel verbale del carattere temporaneo o permanente del dispositivo velox.
La Corte di Cassazione (cfr. ord n. 5997/2014) ha chiarito che "in tema di circolazione stradale, il verbale di accertamento della violazione dei limiti di velocità deve attestare il carattere temporaneo o permanente del dispositivo di rilevamento elettronico eventualmente utilizzato, onde consentire al trasgressore di valutare la legittimità dell'accertamento rispetto agli adempimenti regolamentari". E tutto ciò non lo si ritrova nel verbale impugnato.
In subordine, il provvedimento richiama il dictum della Suprema Coret (sent. n. 113/2015) che evidenzia come, dopo l'installazione e messa in funzione, qualsiasi strumento di misura, soprattutto se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi variazioni della tensione di alimentazione. Tutto ciò è in grado di pregiudicare l'affidabilità delle apparecchiature in un settore così importante dal punto di vista sociale.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
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