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Pertanto, nel caso in cui il medico responsabile non dipendente si fosse avvalso della struttura fornita dalla clinica in rapporto libero professionale, la Corte d'Appello aveva ritenuto applicabile l'art.7 delle Condizioni particolari di polizza (Altre assicurazioni) che prevedeva:
"La presente polizza opera sempre in eccesso alle assicurazioni personali dei medici e degli altri operatori non direttamente dipendenti dal Contraente assicurato e comunque dopo la somma di lire 1.500.000.000 per sinistro e per persona che restino a carico del personale qui indicato, a titolo di franchigia assoluta.
Per il personale medico e degli altri operatori dipendenti dal Contraente/ Assicurato, la presente copertura opera in eccesso ad eventuali coperture personali.
In caso di corresponsabilità tra più assicurati, per lo stesso sinistro si applica un solo massimale".
Le argomentazioni della Suprema Corte evidenziavano le disposizioni più rilevanti del contratto assicurativo in questione, quali l'"Oggetto dell'assicurazione": "La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e per danni cagionati a cose o animali) da lui stesso o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività aziendale specificata in polizza, comprese le attività complementari e accessorie" e la "Descrizione dell'attività assicurata" riguardanti tutte le attività dell'assicurato, quali: "la gestione e l'erogazione al pubblico di tutti i servizi e le prestazioni che la vigente assicurazione prevede vengano effettuati dall'Assicurato, quali a puro titolo esemplificativo e non limitativo: presidi ospedalieri, ambulatoriali, guardia medica, centri trasfusionali, centro psico-sociali eo riabilitazione terapeutica".
La S.C. osservava che l'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello, in relazione al succitato art.7 di polizza, non avesse rispettato le prescrizioni degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., ".. perché l'interpretazione adottata renderebbe la clausola inutile: per quanto detto, infatti, un'assicurazione del patrimonio di Primus mai potrebbe "operare in eccesso" rispetto ad un'assicurazione del patrimonio di Secundus, perché l'impoverimento di quest'ultimo è del tutto indifferente per l'altro, e non costituisce per lui un rischio assicurabile.".
Inoltre, ".. come chiarito da Cass. n. 4936 del 2015, affinché un contratto di assicurazione possa "operare in eccesso" rispetto ad un'altra polizza assicurativa, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio."
Se un medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha stipulato una "assicurazione personale", questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso mentre l'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova ad operare.
E' chiaro, infatti, che lo scopo dell'assicurazione era quella di fornire, prioritariamente, "…alla casa di cura una copertura assicurativa per tutti i danni provocati a terzi nell'ambito delle sue attività c.d. istituzionali, a causa di carenze della struttura o di errori dei medici o del personale a fronte del pagamento di un premio remunerativo dell'assunzione del rischio per l'assicurazione: la clinica rimarrebbe in concreto priva di copertura assicurativa per quasi tutti i danni provocati al suo patrimonio dall'operato dei medici non dipendenti, fino all'ingentissimo limite di lire 1.5000.000.000 a sinistro."
La polizza assicurativa in esame, quindi, "… appare assicurare la struttura sanitaria contro i rischi provocati al proprio patrimonio dagli eventuali danni a terzi, e dalla necessità di risarcirli, a causa di carenze della struttura sanitaria, o dell'operato dei medici e del personale dipendente, o a causa dell'operato di medici e personale non dipendenti ma che comunque si siano avvalsi della struttura o all'interno di essa abbiano operato. E' quindi volta a fornire, principalmente, una assicurazione per conto proprio, collegata all'operato proprio o altrui."
Pertanto, la Casa di cura, aveva, correttamente, attivato la propria copertura assicurativa per essere tenuta indenne, dall'assicuratore, di quanto tenuta a pagare ad una paziente per il danno occorsole all'interno della struttura (ancorché derivante non dal fatto proprio, ma dal fatto di persone del cui operato doveva comunque rispondere). Il richiamato art. 7 delle condizioni particolari della polizza assicurativa, quindi, non doveva trovare applicazione mentre si doveva ritenere la compagnia di assicurazioni tenuta all'integrale risarcimento del danno alla paziente, per il fatto del medico, salvo l'applicazione della franchigia assoluta di lire 5.000.000 (ora euro 2.582,28) prevista in polizza.
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