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In particolare, parte ricorrente lamenta la nullità di tali verbali asserendo la sussistenza di plurime illegittimità. In particolare, si contestano i rilievi fotografici, in quanto non riproducenti tutto lo spazio controllato dall'apparecchiatura di rilevamento, ma solo la targa dell'auto della signora. Ancora, viene lamentata la illegittimità del segnale di avvertimento del controllo elettronico della velocità.
L'obbligo di preventiva informazione costituisce dunque un requisito di legittimitàdella contestazione differita (cfr. Cass. n. 14514/2009)
Nel caso in esame, invece, l'amministrazione resistente ha allegato agli atti di causa due rilievi fotografici raffiguranti l'uno un dispositivo di controllo della velocità, con ivi apposto un cartello del colore azzurro previsto per il tipo di strada provinciale raffigurante un uomo in divisa per renderlo visibile, e l'altro il limite di velocità di 70 km orari integrato da una scritta che avverte gli utenti della strada del controllo elettronico della velocità e, ancora accanto, un altro cartello con ivi riportato il chilometro 17.
Tuttavia, sottolinea il giudicante, manca ogni riferimento affinché, come preteso dalla Provincia resistente, i segnali di preavviso e visibilità potessero essere ricondotti alle due strade provinciali teatro dei rilevamento. Peraltro, si legge nel provvedimento, visionate le chilometriche riportate nei verbali, non sembra esistere alcuna corrispondenza con quel chilometro 17 riportato nell'unico rilievo fotografico prodotto dalla resistente, né tantomeno con le apparecchiature incriminate.
Pertanto, in mancanza della segnaletica di preavviso e di visibilità, l'apparecchiatura non poteva essere utilizzata dalla polizia per l'accertamento del superamento dei limiti di velocità del veicolo della ricorrente sulle indicate strade provinciali.
Inoltre, i fotogrammi relativi alle pretese violazioni riproducono la sola targa del veicolo, ma non certamente la registrazione fotografica dell'evento.
In sostanza, le immagini fotografiche allegate non consentono di usufruire di una inequivocabile visione della dinamica delle infrazioni contestate, poiché non documentano né gli istanti precedenti alla presunta infrazione, né quelli successivi e neppure la strada nella sua interezza, che in alcune è appena percepibile.
Tanto premesso, viene accolto il ricorso e, stante l'illegittimità degli accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, va disposto l'annullamento dei verbali contestati.
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per la cortese segnalazione
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