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Per il Giudice di Pace di Milano le apparecchiature di rilevazione elettronica della velocità devono essere debitamente omologate, non è sufficiente l'approvazione ministeriale
In particolare, viene eccepita la mancata omologazione da parte del MISE dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per effettuare l'accertamento, che invece risultava aver ottenuto solo l'approvazione da parte del MIT mediante determine dirigenziali. Secondo il Comune di Milano, invece, i due termini "omologazione" e "approvazione" sono utilizzati dal legislatore quali sinonimi.
Il legislatore, spiega il giudice, pur prevedendo le due diverse ipotesi (omologazione e approvazione), a volte sembra, ma solo apparentemente, usarle in modo promiscuo, ingenerando con ciò una certa confusione.
Invece, come ben declina l'art. 192 del Regolamento C.d.S., si tratta di due procedure completamente diverse e che giungono a differenti provvedimenti conclusivi.
In caso di mancanza di tali caratteristiche, tali apparecchi potrebbero solo essere approvati, ma non potrebbero essere utilizzati per la misurazione della velocità ai sensi dell'art. 142 del Codice.
In conclusione, il magistrato onorario conferma l'esistenza di "una chiara distinzione tra l'omologazione e l'approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto sulla procedura quanto sulla finalità perseguita". Il legislatore, infatti, per i casi in cui è prevista l'omologazione, ha individuato vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni.
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per la cortese segnalazione
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