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Gli enti dovranno utilizzare tali somme per realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
In particolare, gli Enti sono tenuti a inviare al MIT e al Viminale, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.
La nuova bozza del decreto attuativo dettaglia il contenuto della relazione annuale che andrà inviata ogni anno al ministero dei trasporti e al ministero dell'interno entro il 31 maggio, con riferimento all'anno precedente, nel dettaglio relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
La ripartizione, da eseguire entro il mese di gennaio 2020, interesserà il totale delle somme introitate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi si prevede siano contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti, seguendo gli stessi tempi e modalità.
Dalle ultime indiscrezioni, come riporta il Sole 24 Ore, sembra, tuttavia, che il decreto attuativo non si occupi solo della ripartizione dei proventi delle sanzioni, ma si spinga oltre ricomprendendo nuove regole sui controlli che non renderebbero affatto felici Comuni e Province.
In pratica, il testo potrebbe prevedere il divieto di eseguire controlli sulle strade extraurbane principali. In particolare, si richiederebbe ai Comuni di rimuovere le postazioni fisse installate sulle strade provinciali, consentendo solo l'utilizzo di apparecchi presidiati da pattuglie dei vigili durante il loro funzionamento.
Da un lato, si prevede che una distanza minima tra due dispositivi di rilevamento della velocità puntuale pari a 4 km sulle autostrade, 3 km sulle strade extraurbane principali e 1 km sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento. Per il rilevamento della velocità media, invece, si valuterebbe la velocità lungo tratte di almeno 3 km sulle autostrade, 2 km sulle strade extraurbane principali, 1 km sulle strade extraurbane secondarie e 500 m sulle strade urbane di scorrimento.
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