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Il versamento del contributo unificato è previsto in tutti i gradi di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione.
In sede civile, l'importo del contributo unificato da versare dipende, in linea generale, dal valore della causa.
In particolare, il contributo unificato per il giudice di pace è stabilito in osservanza della disciplina generale posta dall'art. 13 del Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/02, così come modificato, da ultimo, dai DD.LL. 90 e 132 del 2014).
In base alla normativa sopra citata, il contributo unificatogiudice di pace è da corrispondersi secondo i seguenti importi:
Nelle cause di opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.), il contributo è pari a 168 euro, mentre in quelle di opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) l'importo dipende dal valore della causa.Per i procedimenti speciali di cui al libro IV, titolo I del codice di procedura civile (ad es. la convalida di sfratto), per l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'accertamento tecnico preventivo (ATP), gli importi risultano ridotti alla metà.
Di conseguenza, nelle cause di questo tipo, sarà dovuto un CU pari a:
Cause di valore fino a 1.100 euro: CU di 21,50 euroCause di valore da 1.100 a 5.200 euro: CU di 49 euroATP di valore indeterminabile: CU di 118,50 euroL'anticipazione forfettariaTale pagamento, però, non è dovuto per le cause con valore fino a 1.033 euro.
La parte che deve effettuare il versamento del contributo unificato è tenuta a indicare espressamente, nell'atto introduttivo del giudizio, il valore della causa. In caso contrario, il contributo unificato è dovuto, a titolo sanzionatorio, nella misura massima, attualmente pari a 1.686 euro (oltre anticipazione forfettaria).
In ogni caso, l'importo dovuto dalla parte è aumentato della metà se nell'atto introduttivo del giudizio non viene indicato il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certifcata del difensore o il codice fiscale della parte (per ulteriori approfondimenti, v. la nostra Tabella Contributo Unificato).
In base all'art. 14 del T.U., la parte tenuta al pagamento del contributo unificato è quella che si costituisce per prima o che deposita il ricorso introduttivo.
In caso di modificazione della domanda, proposizione di domanda riconvenzionale o di chiamata in causa di terzo (indipendentemente dalla relativa autorizzazione da parte del giudice) la parte deve verificare se il valore della causa aumenta e, in caso affermativo, deve farne espressa dichiarazione e contestualmente provvedere al pagamento integrativo.
Il contrassegno del contributo unificato per il giudice di pace, acquistabile in tabaccheria, va presentato in cancelleria all'atto dell'iscrizione a ruolo, applicandolo sull'apposito modello di comunicazione di versamento predisposto dall'Agenzia delle Entrate.
In alternativa, è possibile versare il contributo con bollettino di conto corrente postale o con modello F23.
In ultimo, va ricordato che l'art. 15 del T.U. assegna al funzionario di cancelleria il compito di verificare l'esistenza della dichiarazione relativa al valore della causa e la sua corretta corrispondenza con il contributo versato.
In caso di omesso o insufficiente pagamento, l'ufficio in questione notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con l'espresso avvertimento che, in mancanza, si procederà alla relativa iscrizione a ruolo.
Per saperne di più, leggi la nostra guida al Contributo unificato
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