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Irrilevante per la Cassazione che la chat fosse casualmente aperta. Il marito si è comunque mantenuto nel sistema contro la volontà della moglie scaricando e stampando le chat col presunto amante
Irrilevante la circostanza che il profilo fosse già "aperto" sul computer presente in un luogo comune della casa: la norma, infatti, non punisce solo la condotta di chi si introduce nel sistema informatico o telematico, ma anche quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Inoltre, anche se la password era già salvata al momento dell'accesso abusivo, il sistema era comunque munito di misure di sicurezza a protezione dello ius excludendi.
Dopo essere entrato sul profilo Skype, il geloso marito aveva stampato le chat intercorse tra la moglie e il suo presunto amante, con annesse fotografie, e le aveva poi utilizzate nel procedimento di separazione dalla donna.
Da qui l'inconferenza di tutte le circostanze dedotte dall'imputato (computer collocato in luogo comune, già aperto su Skype, ecc.), rilevando unicamente il fatto che l'uomo si era pacificamente trattenuto all'interno di un sistema telematico protetto da misure di sicurezza, navigando nel profilo Skype della ricorrente, leggendo e stampando pagine e pagine di conversazioni, pur sapendo di non essere autorizzato a farlo e anzi nella piena consapevolezza della contraria volontà della moglie.
Una ricostruzione accolta dagli Ermellini che criticano l'operato della Corte territoriale. Indipendentemente dalla possibilità che l'imputato potesse aver trovato casualmente la chat già "aperta" in luogo comune, come da questi dichiarato, i giudici di merito hanno mancato di soffermarsi sulla condotta di illecito mantenimento, la quale ben può perfezionarsi anche in presenza di una casuale iniziale introduzione nel sistema informatico (cfr. sent. n. 4694/2011 e SS.UU. n. 17325/2015).
La motivazione della decisione impugnata, secondo la Suprema Corte, risulta del tutto carente nella parte in cui non ravvisa, nella condotta dell'imputato, un illecito mantenimento nel sistema informatico.
La Cassazione è scettica anche sulla presenza di una "giusta causa", ritenuta sussistente dai giudici di merito in quanto l'imputato non aveva deciso di divulgare "indiscriminatamente le conversazioni e le foto intime e compromettenti della moglie", ma si era limitato a diffonderle in sede di separazione allo scopo di ottenere l'addebito della controparte.
Tuttavia, secondo gli Ermellini, tale nozione di "giusta causa" ex art. 616, secondo comma, c.p. viene delineata dal giudice di appello in termini del tutto astrattizzanti in quanto correlati esclusivamente allo scopo perseguito (l'utilizzazione nel giudizio civile di separazione tra coniugi).
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