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Particolarmente interessante è la disciplina relativa alla sospensione della fornitura per gli utenti finali disalimentabili, tra i quali rientrano anche le utenze condominiali nei confronti delle quali sono fornite anche altre importanti precisazioni.
Inoltre, dovranno essere decorsi inutilmente i termini concessi dal gestore all'utente per saldare, senza che quest'ultimo abbia ovviamente adempiuto il proprio onere né abbia inoltrato richiesta di rateizzare il pagamento.
Qualora ad essere morosi siano le c.d. utenze domestiche residenti, che non appartengono alla categoria di quelle non disalimentabili, la sospensione della fornitura potrà essere eseguita solo se non siano state pagate fatture che, complessivamente, siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato.
Altrimenti, qualora tecnicamente fattibile, la sospensione potrà avvenire solo successivamente all'intervento di limitazione della fornitura volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno).
Il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità, non potrà attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica nei confronti delle utenze condominiali qualora, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, siano stati effettuati pagamenti parziali in unica soluzione e pari almeno alla metà dell'importo dovuto.
Il gestore ha invece facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura idrica qualora, entro sei mesi dall'avvenuto pagamento parziale, l'utente non provveda a saldare l'importo dovuto.
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