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Notizie: Diritto civile

Condominio: dal 2020 nuove regole per il distacco acqua ai morosi

Condominio: dal 2020 nuove regole per il distacco acqua ai morosi
La delibera prescrive regole certe e uniformi per tutti gli utenti del servizio idrico integrato e chiarisce che, in caso di morosità, all'utente finale andrà inviato un sollecito bonario di pagamento e, solo dopo averlo inviato, sarà possibile la costituzione in mora dello stesso. Ancora, si consente agli utenti di rateizzare gli importi non pagati.

Particolarmente interessante è la disciplina relativa alla sospensione della fornitura per gli utenti finali disalimentabili, tra i quali rientrano anche le utenze condominiali nei confronti delle quali sono fornite anche altre importanti precisazioni.

In primis, si evidenzia che la sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale potrà essere effettuata solo se il gestore abbia costituito in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità prescritte dalla delibera.

Inoltre, dovranno essere decorsi inutilmente i termini concessi dal gestore all'utente per saldare, senza che quest'ultimo abbia ovviamente adempiuto il proprio onere né abbia inoltrato richiesta di rateizzare il pagamento.

Morosità degli utenti finali domestici residenti

Qualora ad essere morosi siano le c.d. utenze domestiche residenti, che non appartengono alla categoria di quelle non disalimentabili, la sospensione della fornitura potrà essere eseguita solo se non siano state pagate fatture che, complessivamente, siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato.

Altrimenti, qualora tecnicamente fattibile, la sospensione potrà avvenire solo successivamente all'intervento di limitazione della fornitura volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno).


In costanza di mora di tali utenze, al gestore è consentito di procedere alla disattivazione della fornitura e, contestualmente, alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, soltanto se, dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso oppure se le medesime utenze, nei termini previsti, non abbiano onorato gli obblighi per il recupero della morosità pregressa.

Utenze condominiali

Per quanto riguarda le utenze condominiali, ARERA interviene con ulteriori precisazioni. Anche nei loro confronti la sospensione e/o la disattivazione della fornitura potrà avvenire solo dopo la costituzione in mora da parte del gestore e trascorsi inutilmente i termini concessi per saldare o chiedere la rateizzazione.

Il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità, non potrà attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica nei confronti delle utenze condominiali qualora, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, siano stati effettuati pagamenti parziali in unica soluzione e pari almeno alla metà dell'importo dovuto.

Il gestore ha invece facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura idrica qualora, entro sei mesi dall'avvenuto pagamento parziale, l'utente non provveda a saldare l'importo dovuto.


Infine, ARERA richiede all'Ente di governo del Condominio o ad altro soggetto competente di promuovere, ove ne sia accertata la fattibilità tecnica, di installare un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva e di consentire un rafforzamento delle le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.

Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/35405-condominio-dal-2020-nuove-regole-per-il-distacco-acqua-ai-morosi.asp

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