di Lucia Izzo - Il creditore del
condominio che dispone di un
titolo esecutivo nei confronti del
condominio stesso, ha facoltà di
procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i
crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, in tal caso nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e seguenti.
Si tratta del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella
sentenza n.
12715/2019 (qui sotto allegata), che ha fornito risposta positiva alla questione inerente la possibilità, per il creditore del
condominio, di procedere all'espropriazione dei crediti nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti.
Il casoEspropriazione dei crediti condominialiEspropriabili i crediti del condominio nei confronti dei singoli condòminiNel caso di specie, la creditrice aveva agito in via esecutiva nei confronti del
Condominio, procedendo al
pignoramento dei crediti da quest'ultimo vantati nei confronti di alcuni condòmini per contributi, in base a una
sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione. Domanda accolta sia in prime che in seconde cure nonostante l'opposizione all'esecuzione del
Condominio debitore e di uno dei condòmini terzi pignorati.
La questione di diritto che si pone in Cassazione, a seguito del ricorso delle parti soccombenti, riguarda la possibilità, per il
creditore del condominio che abbia conseguito un
titolo esecutivo nei confronti del
condominio stesso, di procedere
all'espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti. Per a Cassazione, tale questione va risolta in senso affermativo.
Secondo i principi generali (artt. 2740 e 2910 c.c.), mediante l'espropriazione forzata è possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, inclusi i crediti. Affinché l'espropriazione dei crediti vantati dal
condominio verso i singoli condòmini per contributi sia legittima, è quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un
effettivo rapporto obbligatorio tra
condominio e singolo condòmino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali (oltre che, ovviamente, un rapporto obbligatorio tra creditore e condominio).
Per gli Ermellini, è innegabile che sul piano sostanziale si configuri un
rapporto obbligatorio tra
condominio e singolo condòmino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali. L'art. 63 disp. att. c.c. conferma espressamente, e/o quanto meno presuppone, l'esistenza di tale rapporto obbligatorio, in quanto prevede che l'amministratore possa addirittura ottenere un
decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del
condominio e contro il singolo condòmino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo
stato di ripartizione approvato dall'assemblea).
Essendo configurabile sul piano sostanziale un
credito del Condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condòmini, qualora esista anche un
titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso
condominio (sempre rappresentato dall'amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente,
tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del
condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione orzata non può che svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e seguenti.
Per la Cassazione, tale conclusione
non viola il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, il quale implica che l'esecuzione contro il singolo condòmino non possa avere luogo per l'intero debito del
condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al
condominio stesso.
Infatti, laddove l'esecuzione avvenga direttamente contro il
Condominio, e non contro il singolo condòmino, non solo
l'esecutato è il Condominio, debitore per l'intero (dunque non entra in gioco in nessun modo il principio di parziarietà), ma l'espropriazione dei beni e diritti del
condominio, cioè di beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condòmini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio e in concreto, il richiamato principio di parziarietà (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo. Il ricorso viene dunque dichiarato inammissibile.