Sei soddisfatto del servizio?

Si prevede che i decreti legislativi delegati siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Sono diversi gli ambiti nei quali il d.d.l. detta disposizioni di carattere ordinamentale, con novità rilevanti nel settore dei contratti, delle successioni e della famiglia.
In primo luogo, si prevede un intervento volto a integrare la disciplina codicistica relativa alle associazioni e fondazioni, a esclusione delle fondazioni di origine bancaria, al fine di realizzare i necessari coordinamenti con la disciplina vigente in materia di "terzo settore", nel rispetto della libertà associativa, con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, ai limiti allo svolgimento di attività lucrative e alle procedure di liquidazione degli enti medesimi.
Disciplinando i c.d. accordi "prematrimoniali" (prenuptial agreements) si mira a colmare una lacuna particolarmente avvertita nel sentire sociale (come dimostrano i ripetuti interventi giurisprudenziali) e presente nel nostro ordinamento a differenza di altri dove questi sono ammessi e regolamentati.
Viene ritenuta "innegabile" l'utilità di un istituto che consentirà di gestire consensualmente i rapporti, personali e patrimoniali, in un momento precedente la crisi del rapporto, in cui è più facile definire consensualmente il reciproco assetto degli interessi.
Il relativo diritto è configurato come diritto di credito garantito da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o da privilegio generale sui beni mobili che costituiscono l'asse ereditario in caso di mancanza di beni immobili. In tal modo è consentita la relativa soddisfazione anche con uno soltanto dei beni ereditari ovvero con beni diversi da quelli compresi nell'asse.
Si tratta di un intervento che adegua la legislazione interna a quella dei principali Paesi europei, senza però rinunciare alle tradizionali finalità di tutela che connotano l'istituto della successione necessaria.
Ancora, si elimina il divieto di patti successori c.d. rinunciativi, intesi come queli atti negoziali inter vivos, unilaterali o contrattuali, con i quali taluno rinuncia anticipatamente ai diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o sui beni che ne fanno parte.
L'intervento riformatore in materia successoria si completa con la volontà di introdurre misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo (CSE), introdotto dal Regolamento (UE) n. 650/2012.
Il d.d.l. mira a introdurre uno o più strumenti per le successioni, che non presentino profili di estraneità all'ordinamento nazionale. La loro individuazione mira a garantire la conoscibilità delle vicende successorie e quindi una maggiore certezza ai traffici giuridici aventi a oggetto beni di provenienza ereditaria.
Avuto riguardo alle esigenze del mercato e all'attuale atteggiarsi dei rapporti familiari e sociali, viene ritenuto inadeguato il sistema di diritto interno che, oltre allo strumento fiscale della dichiarazione di successione, è sostanzialmente basato soltanto sulla pubblicità degli atti di accettazione e di rinuncia all'eredità.
Particolarmente corposa è la parte di interventi in materia di contratti. In particolare, si prevede che, nel corso delle trattative per la conclusione del contratto, la parte che sia a conoscenza di un'informazione di rilievo determinante per il consenso sia inderogabilmente tenuta a comunicarla all'altra parte quando questa la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla lealtà della controparte. Sono escluse le informazioni concernenti il valore dell'oggetto del contratto.
Sempre in ambito contrattuale si prevedono interventi sulla disciplina del ricorso a pratiche negoziali ingannevoli, aggressive o scorrette, nonché di altre circostanze quali la distanza tra le parti, la sorpresa, la situazione di dipendenza di una parte rispetto all'altra, che determinano l'invalidità del contratto concluso.
Sempre nell'ambito dei rapporti contrattuali, si prevede di disciplinare il diritto delle parti di pretendere la rinegoziazione dei contratti secondo buona fede qualora divengano eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili, ovvero di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali, qualora non si raggiunga un accordo tra le parti.
Si prevede altresì di introdurre nuovi schemi contrattuali da definire in modo che siano caratterizzati da una sufficiente tipizzazione sul piano sociale.
Altro obiettivo del d.d.l. è quello di coordinare più razionalmente e compiutamente le eventuali ipotesi di concorso, cumulo o sovrapposizione di forme di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale.
Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/34066-la-riforma-del-codice-civile-approda-al-senato.asp
Sei soddisfatto del servizio?