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Secondo il T.A.R. Campania, l'assoggettamento delle recinzioni a permesso di costruire va valutata caso per caso in base a natura, dimensione e funzione delle opere
In particolare, nel caso di specie, l'amministrazione aveva ordinato la demolizione dell'opera ritenuta abusiva, consistente in "10 paletti di ferro aventi dimensione di un 1,00 mt di altezza circa e di cm. 10 x 10, posizionati a delimitare l'area condominiale prospiciente".
Da un lato, si ritiene che per la realizzazione dei paletti in questione non sarebbe stata necessaria alcuna abilitazione edilizia, non comportando alcuna modificazione del territorio. Dall'altro, si evidenzia l'insussistenza di una violazione del vincolo ambientale sostenuta dal Comune.
Il T.A.R., nell'accogliere la domanda, chiarisce in primo luogo che, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, l'intervento effettuato non ricade tra le attività libere (indicate tra l'altro in modo tassativo all'art. 6 del T.U. n. 380/2001), avendo riguardo da un lato alle tipologie delle fattispecie liberalizzate e, dall'altro, all'entità dell'opera posta in essere, che non corrisponde alla descrizione delle attività di cui alle lettere c) e d) del citato art. 6.
L'intervento in argomento, alla luce delle caratteristiche e delle dimensioni dello stesso, ricade nel campo di applicazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, cioè tra quelli realizzabili con il regime semplificato della d.i.a., la cui mancanza non è sanzionabile con la rimozione o la demolizione, previste dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, ma con l'applicazione della mera sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 37 per l'esecuzione di interventi in assenza della prescritta denuncia di inizio di attività.
In primo luogo, non è stata eseguita nessuna opera muraria significativa, anzi, nemmeno si tratta di una vera e propria recinzione, quanto più di una serie di dissuasori, quindi di un'opera inidonea a incidere sull'assetto edilizio del territorio.
I paletti sono stati apposti in maniera distanziata l'uno dall'altro, tanto da consentire un facile accesso pedonale all'area, e risultano rimovibili in maniera tutt'altro che disagevole. Inoltre, non vi è alcun concreto elemento di incidenza negativa sul paesaggio nei termini di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.
Poiché dunque la realizzazione dei paletti per cui è causa doveva farsi rientrare nella fattispecie dell'inserimento di elementi accessori di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del T.U. n. 380 del 2001, ne consegue che l'intervento eseguito in assenza di titolo ex art. 22 d.P.R. n. 380/2001, potrebbe alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 37, co. 1 d.P.R. n. 380/2001.
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