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La Cassazione ribadisce l'ammissibilità di una servitù di parcheggio strutturata secondo lo schema previsto dall'art. 1027 c.c.
Secondo la Corte distrettuale, invece, nel nostro ordinamento non è configurabile una servitù di parcheggio, mancando il requisito della realità, poiché, in tali ipotesi, l'utilitas non è riferibile ai fondi, ma alle persone che esercitano il diritto.
Una conclusione non condivisa dalla Corte di Cassazione. I giudici prendono atto dell'indirizzo, prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, stante la natura personale del diritto di parcheggio, il suo esercizio non sarebbe suscettibile di possesso ad usucapionem e non potrebbe determinare alcun acquisto a titolo originario di una servitù (Cass. 5769/2013; Cass. 1551/2009; Cass. 20409/2009; Cass. 8137/2004).
Nel ritenere condivisibile tale indirizzo, gli Ermellini evidenziano che, ex art. 1027 c.c., la servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo, appartenente ad un diverso proprietario.
La norma non tipizza in modo tassativo le utilità suscettibili di concretizzare il contenuto della servitù volontaria, ma si limita a stabilire le condizioni che valgono a distinguere queste ultime dai rapporti di natura strettamente personale, non derivando alcun ostacolo dal principio di tassatività dei diritti reali, il quale si connette alle connotazioni strutturali della situazione di vantaggio esercitabile erga omnes ed è indipendente dal contenuto di quest'ultima.
Il Collegio ribadisce che per l'esistenza di una servitù non rileva la natura del vantaggio previsto dal titolo, ma il fatto che esso sia concepito come qualitas fundi in virtù del rapporto, istituito convenzionalmente, di strumentalità e di servizio tra gli immobili, in modo che l'incremento di utilizzazione che ne consegue deve poter essere fruito da chiunque sia proprietario del fondo dominante, non essendo imprescindibilmente legato ad una attività personale del singolo beneficiario.
Entro tali limiti, qualunque utilità che non sia di carattere puramente soggettivo e che si concretizzi in un vantaggio per il fondo dominante, in relazione alle caratteristiche e alla destinazione del diritto, può assumere carattere di realità.
Per gli Ermellini è dunque una mera questio facti stabilire, in base all'esame del titolo, se le parti abbiano inteso costituire una servitù o un diritto meramente obbligatorio, non sussistendo alcun ostacolo di carattere concettuale ad ammettere che il diritto parcheggio sia strutturato secondo lo schema dell'art. 1027 c.c..
La Corte territoriale, anziché ritenere l'assoluta impossibilità di ravvisare, nella facoltà di parcheggiare le auto sullo spazio scoperto della società resistente, un'utilitas di carattere reale, avrebbe dovuto accertare se detta utilitas fosse stata costituita a diretto vantaggio del fondo dominante e se ricorressero le ulteriori condizioni prescritte dall'art. 1027 e ss. c.c. (l'altruità della cosa, l'assolutezza del diritto, l'immediatezza del vantaggio, la sua inerenza al fondo servente e a quello dominante, la specificità dell'utilitas, la localizzazione, intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù).
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