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Come e in quale sede è possibile tutelarsi dalle immissioni rumorose in condominio. Guida alle tutele possibili dai rumori in condominio
La casistica dei rumori insopportabili che vanno ad arrecare disturbo ai vicini è davvero ampia: dalla musica alla televisione ad alto volume, passando per tacchi di scarpe, lavatrici ed elettrodomestici, lavori in casa, o semplicemente schiamazzi di vario genere.
Tale somma sarà devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. L'irrogazione della sanzione, inoltre, è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 1136 c.c., secondo comma.
Per agevolare l'interpretazione del concetto di normale tollerabilità, un aiuto è giunto dalla Legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e dall'applicazione del c.d. criterio differenziale, che registra la differenza tra il livello di rumore ambientale e livello di rumore residuo.
La giurisprudenza, invece, ha elaborato il c.d. criterio comparativo ritenendo che, nella valutazione sulla tollerabilità dei rumori, sia sufficiente dimostrare che i rumori del vicino abbiano superato di 3 dB (se verificatisi nelle ore notturne) oppure di 5 dB (se verificatisi di giorno) il c.d. rumore di fondo.
Inoltre, lo stesso art. 844 c.c. spiega che nell'applicare la norma l'autorità giudiziaria dovrà contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e potrà tener conto della priorità di un determinato uso.
La tollerabilità delle immissioni, dunque, andrà valutata caso per caso tenendo conto delle situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
Secondo la giurisprudenza, la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, dovrà essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (Cass. 17051/2011; Cass. 3438/2010).
A tal fine, non si potrà prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo).
È dunque necessario considerare il complesso di suoni, di origine varia spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona si quali si innestano di volta in volta rumori più intensi (prodotti da voci, veicoli, eccetera).
Tutti questi elementi dovranno poi essere valutati in modo obiettivo in relazione alla reattività dell'uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate dalle immissioni (condizioni fisiche o psichiche, assuefazione o meno alla rumorosità; cfr., Cass. 38/1976).
I rumori non superano la normale tollerabilità, nel senso sopra descritto, dovranno semplicemente essere sopportati; invece, per quelli che superano il limite summenzionato, sarà possibile tutelarsi in sede civile.
Oltre all'azione inibitoria, inoltre, sul piano civilistico sarà possibile, ex art. 2043 c.c., chiedere il risarcimento di una serie di danni: il pregiudizio risarcibile, ad esempio, potrebbe essere quello dovuto alla consistente perdita di valore dell'immobile, oppure dal disturbo della quiete, o ancora per eventuali danni alla salute provocati dell'esposizione prolungata ai rumori.
Entrambe le azioni (inibitoria e risarcitoria) sono cumulabili e, quindi, potranno essere proposte congiuntamente in un unico procedimento.
La norma punisce chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.
La pena è quella dell'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 309 euro. Si applica, invece, l'ammenda da 103 a 516 euro nei confronti di chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
Anche in questo caso, non ogni rumore è idoneo a integrare il reato di disturbo della quiete pubblica. La giurisprudenza, infatti, è unanime nel ritenere che il reato si configura solo ove i rumori eccedano il limite della normale tollerabilità e siano virtualmente in grado di infastidire un numero indeterminato di persone.
L'interesse tutelato dal legislatore, infatti, è quello della pubblica quiete e dunque i rumori dovranno avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Cass., n. 18416/2017)
Il giudice dovrà, all'uopo, verificare se le immissioni sono, per la loro intensità, tali da travalicare l'ambito spaziale della abitazione immediatamente limitrofa, per accedere anche agli ambienti ulteriori, così determinando quella diffusività, sia pure solo potenziale, della lesione nella quale si realizza la antigiuridicità penale della condotta (cfr. Cass. n. 14596/2018)
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