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La Cassazione boccia il ricorso della proprietaria contro la turnazione per l'uso dei parcheggi prevista dall'assemblea condominiale a maggioranza
di Lucia Izzo - Non viola l'art. 1102 c.c. la delibera assembleare che, a maggioranza, abbia stabilito che, essendo i posti parcheggio insufficienti ad accontentare le esigenze di tutti, l'utilizzo degli stessi sia regolamentato da un sistema di turnazione su base millesimale.
Una doglianza che il Tribunale riteneva fondata in quanto il criterio turnario adottato nel caso specifico dall'assemblea condominiale non avrebbe contrastato con l'art. 1102 c.c., mentre sarebbero state irrilevanti le rimostranze della proprietaria circa l'uso limitato nel tempo del bene comune.
La vicenda, giunta innanzi alla Corte di Cassazione, ma l'esito si dimostra nuovamente negativo per la proprietaria. Da un lato, le sue doglianze si risolvono in una richiesta di riesame del merito della controversia che preclusa in Cassazione, dall'altro neppure queste sono assistite dalla necessaria specificit.
Nel denunciare che la deliberazione avrebbe perseguito interessi non di tutti, ma soltanto di alcuni condomini, la ricorrente non ha indicato, ad esempio, quali sarebbero stati i partecipanti maggiormente beneficiati, n chiarisce in quali termini, concretamente, si sarebbe articolata la turnazione che ella asserisce essere per s negativa.
In altri termini, la proprietaria avrebbe dovuto quantomeno dare atto che, per effetto della turnazione da lei contestata, al pregiudizio da lei sofferto (consistente nella limitazione dell'uso della cosa comune a poche settimane soltanto all'anno) faceva contraltare un beneficio irragionevole a vantaggio di altri partecipanti alla comunione.
In assenza di detta deduzione, gli Ermellini non possono sindacare il merito della deliberazione. I giudici rammentano che, "se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune pu realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari".
Tuttavia, "estranea al sindacato proprio della Corte di Cassazione ogni rivalutazione dell'opportunit della deliberazione dell'uso turnario della cosa comune, risultando essa fondata su dati ed apprezzamenti di fatto rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione" (cfr. sent. n. 29747/2017).
La suddetta delibera, infatti, costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dell'assemblea. Neppure viola l'art. 1138 c.c. la volont collettiva espressa in assemblea che, dopo aver preso atto che non possibile per tutti i comproprietari godere simultaneamente del bene, escluda che gli altri possano utilizzare gli spazi eventualmente lasciati liberi da chi avrebbe dovuto in quel momento beneficiare del turno.
Tale previsione, infatti, non impedisce il godimento individuale del bene comune, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso pi intenso da parte di singoli condomini, venga meno, per i restanti, la possibilit di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna, tale da negare l'avvicendamento nel godimento o da indurre all'incertezza del suo avverarsi (cfr. Cass. n. 12485/2012). Il ricorso, pertanto, va rigettato.
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